| (Rapporti tra lavoratori comandati e datore di lavoro
utilizzatore).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, il
datore di lavoro utilizzatore:
a) esercita, nei confronti dei lavoratori
temporaneamente comandati, il potere direttivo e segnala alle
imprese cooperative le eventuali infrazioni per cui possono
irrogarsi sanzioni disciplinari, trovando comunque
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300;
b) è responsabile, in solido con la impresa
cooperativa e per tutta la durata del comando, per il
pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché delle condizioni di
lavoro connesse con la sicurezza,
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l'igiene ambientale e la salute dei lavoratori;
c) è responsabile civilmente per gli infortuni sul
lavoro nel caso abbia riportato condanna penale per il fatto
dal quale l'infortunio stesso è derivato, ovvero nel caso
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del
lavoro, se del fatto debba rispondere secondo le norme del
codice civile.
2. I lavoratori in situazione di comando temporaneo sono
presi in considerazione, in proporzione alla durata della loro
prestazione, per il computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi e per l'applicazione di
particolari normative ed istituti attinenti la disciplina del
lavoro, restando però esclusi dal computo ai fini
dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso
ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
3. I lavoratori in situazione di comando temporaneo hanno
diritto di fruire, nell'ambito dell'impresa o dell'ente
utilizzatore, dei servizi sociali normalmente messi a
disposizione degli altri lavoratori dipendenti, compresi i
servizi di mensa e di trasporto, nonché di quelli
assistenziali, sanitari ed antinfortunistici. Hanno diritto,
ove previste, alla corrispondenti indennità. Hanno parimenti
diritto di frequentare le attività culturali e ricreative
promosse in azienda.
4. Ai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo sono riconosciuti l'esercizio dei diritti sindacali
nonché le relative tutele, disposte dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, anche nei confronti del datore di lavoro
utilizzatore, per la durata della prestazione. I lavoratori
medesimi partecipano alle rappresentanze sindacali aziendali o
comunque agli organismi rappresentativi del personale secondo
quanto dispongono i contratti e gli accordi collettivi. Si
applicano a questi lavoratori, per la durata della
prestazione, le garanzie di cui all'articolo 2103 del codice
civile.
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