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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3032
DDL0185-0011
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Rapporti tra lavoratori comandati e datore di lavoro
                      utilizzatore). 
    1.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, il
  datore di lavoro utilizzatore:
        a)  esercita, nei confronti dei lavoratori
  temporaneamente comandati, il potere direttivo e segnala alle
  imprese cooperative le eventuali infrazioni per cui possono
  irrogarsi sanzioni disciplinari, trovando comunque
  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
  20 maggio 1970, n. 300;
        b)  è responsabile, in solido con la impresa
  cooperativa e per tutta la durata del comando, per il
  pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi di cui
  ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché delle condizioni di
  lavoro connesse con la sicurezza,
 
                              Pag. 24
 
  l'igiene ambientale e la salute dei lavoratori;
        c)  è responsabile civilmente per gli infortuni sul
  lavoro nel caso abbia riportato condanna penale per il fatto
  dal quale l'infortunio stesso è derivato, ovvero nel caso
  l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
  egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del
  lavoro, se del fatto debba rispondere secondo le norme del
  codice civile.
    2.  I lavoratori in situazione di comando temporaneo sono
  presi in considerazione, in proporzione alla durata della loro
  prestazione, per il computo dei limiti numerici previsti da
  leggi e contratti collettivi e per l'applicazione di
  particolari normative ed istituti attinenti la disciplina del
  lavoro, restando però esclusi dal computo ai fini
  dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso
  ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
    3.  I lavoratori in situazione di comando temporaneo hanno
  diritto di fruire, nell'ambito dell'impresa o dell'ente
  utilizzatore, dei servizi sociali normalmente messi a
  disposizione degli altri lavoratori dipendenti, compresi i
  servizi di mensa e di trasporto, nonché di quelli
  assistenziali, sanitari ed antinfortunistici.  Hanno diritto,
  ove previste, alla corrispondenti indennità.  Hanno parimenti
  diritto di frequentare le attività culturali e ricreative
  promosse in azienda.
    4.  Ai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 del presente
  articolo sono riconosciuti l'esercizio dei diritti sindacali
  nonché le relative tutele, disposte dalla legge 20 maggio
  1970, n. 300, anche nei confronti del datore di lavoro
  utilizzatore, per la durata della prestazione.  I lavoratori
  medesimi partecipano alle rappresentanze sindacali aziendali o
  comunque agli organismi rappresentativi del personale secondo
  quanto dispongono i contratti e gli accordi collettivi.  Si
  applicano a questi lavoratori, per la durata della
  prestazione, le garanzie di cui all'articolo 2103 del codice
  civile.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0028 TOTDOC=0014 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=021 PAGFIN=0024 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=12DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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