| (Prevenzione degli infortuni).
1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a
prevenire gli infortuni
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derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla
manutenzione e dall'impiego degli impianti a fune, delle piste
da sci e delle relative infrastrutture.
2. E' altresì perseguita la prevenzione degli infortuni
nella pratica dello sci fuori pista e dello sci alpinismo.
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