| (Sicurezza degli impianti).
1. Gli ostacoli presenti ai bordi delle piste da sci, delle
sciovie e delle slittovie devono essere dotati di protezioni
idonee ad impedire danni agli utenti.
2. La costruzione degli impianti a fune è disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n.
1367, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la
presente legge.
3. Si applica altresì l'articolo 75.
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