| (Esercizio degli impianti).
1. E' vietata la circolazione di bob, slitte, mezzi
meccanici ed a trazione animale sulle piste da sci, salvo il
caso previsto dall'articolo 57, comma 1.
2. I gestori delle piste ed i concessionari degli impianti
a fune devono istituire un apposito servizio di soccorso
dotato della necessaria attrezzatura e con personale
qualificato.
3. L'esercizio degli impianti a fune è disciplinato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n.
1367, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la
presente legge.
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