| (Disposizioni in tema di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori
in comando temporaneo).
1. I lavoratori in comando temporaneo debbono fruire, in
materia di orario di lavoro, di tutela della salute e di
sicurezza durante il lavoro, dello stesso livello di
protezione di cui beneficiano i dipendenti del datore di
lavoro utilizzatore, con particolare riguardo all'accesso alle
attrezzature di protezione individuali.
2. Prima della effettuazione del comando, il lavoratore
deve essere informato, dal datore di lavoro utilizzatore,
degli eventuali rischi che potrà correre. Tale informazione
deve riguardare, in ispecie, l'esigenza di qualifiche o
attitudini professionali particolari o di una eventuale
sorveglianza medica speciale, e deve precisare gli eventuali
rischi aggravati specifici connessi con il posto di lavoro da
occupare e definiti desumibili dalla legge. In questi casi, il
lavoratore deve ricevere, ad opera delle imprese cooperative o
del datore di lavoro utilizzatore, una preventiva formazione
sufficiente ed adeguata, tenuto conto della sua qualificazione
e della sua esperienza, alle caratteristiche proprie del posto
di lavoro. Gli addetti ai servizi aziendali di prevenzione e
di sicurezza debbono essere informati delle mansioni svolte
dai lavoratori in comando temporaneo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono indicati i lavori
particolarmente pericolosi per la sicurezza e la salute,
nonché quelli che formano oggetto di sorveglianza medica
speciale, riguardo ai quali non può farsi ricorso a comandi
temporanei di manodopera.
4. Con le norme della presente legge è data attuazione, per
quanto attiene al comando temporaneo di manodopera, alla
direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, sulla
tutela della salute e sulla sicurezza durante il lavoro dei
lavoratori destinatari di tale comando.
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