| (Concessionari ed esercenti).
1. I concessionari ed i gestori degli impianti a fune sono
soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per violazione
degli articoli 9, 14, comma 4, 22, comma 3, 23, 26, comma 2,
27, commi 2 e 3 e 58, comma 3;
b) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per
violazione degli articoli 8, comma 2, 20, comma 1, 26, comma
1, 30, 31 e 32, comma 3;
c) da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 per
violazione degli articoli 8, comma 1, 28, commi 4 e 5, e 72,
commi 1 e 2.
2. I concessionari ed i gestori degli impianti a fune sono
puniti con l'arresto da tre a sei mesi per la violazione degli
articoli 44 ed 84 e con l'arresto sino a tre mesi per la
violazione degli articoli 62, 63 e 64.
3. I gestori delle piste da sci sono soggetti alle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per violazione
degli articoli 34, comma 1, 41, comma 1, 43, comma 2, e 4 e
71, comma 1;
b) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per
violazione degli articoli 40, commi 1 e 2, 41, comma 1, 43,
commi 1 e 4, e 46;
c) da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 per
violazione degli articoli 34, 70, 71 comma 2, 72, commi 1 e 2,
e 74, commi 1 e 2.
4. I gestori delle piste di sci sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi per la violazione degli articoli 44 e 73 e
con l'arresto sino a tre mesi per la violazione degli articoli
62, 63, 64 ed 86.
| |