| (Personale).
1. I dipendenti e gli addetti che violano le prescrizioni
imposte dalla presente legge, da leggi regionali, da
regolamenti e da disposizioni del concessionario,
dell'esercente e del gestore sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.
2. Restano ferme le sanzioni civili, amministrative e
penali previste dalla normativa vigente.
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