| (Sciatori su pista).
1. Gli sciatori su pista sono soggetti alle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione
degli articoli 48, commi 4 e 5, 54, commi 2 e 3, 55, commi 1 e
2, e 56;
b) da lire 50.000 a lire 200.000 per la violazione
degli articoli 49, 50 e 51;
c) da lire 100.000 a lire 200.000 per la violazione
degli articoli 52, 53, 55, comma 3, e 57;
2. Gli sciatori sono soggetti alla pena dell'arresto sino a
tre mesi per la violazione dell'articolo 54, comma 1.
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3. Gli sciatori sono soggetti alla pena dell'arresto da tre
mesi a sei mesi per la violazione dell'articolo 63, comma
4.
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