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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3034
DDL0185-0013
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 26 Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Comandi all'estero e dall'estero di lavoratori comunitari
                   ed extracomunitari). 
    1.  Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1
  possono effettuare comandi temporanei all'estero di lavoratori
  italiani e comunitari, loro soci o dipendenti, unicamente
  presso datori di lavoro utilizzatori italiani ovvero
  appartenenti a Stati membri della Comunità europea, a
  condizione che l'ordinamento dei Paesi interessati lo
  consenta, nei casi ed osservate le condizioni ed esclusioni
  poste dalla presente legge.
    2.  I datori di lavoro utilizzatori italiani o stranieri
  aventi sede in Italia possono ottenere il comando temporaneo
  di lavoratori italiani o comunitari, presso la sede italiana
  ovvero presso sedi, stabilimenti, filiali od uffici anche
  all'estero, da imprese cooperative aventi sede in altri Paesi
  della Comunità europea il cui ordinamento consenta il comando
  temporaneo di manodopera, unicamente nei casi ed osservando le
  condizioni ed esclusioni previste dalla presente legge, sulla
  base di un'autorizzazione da concedersi volta per volta dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
    3.  Ferme restando le sanzioni disposte per la violazione di
  singole disposizioni della presente legge, l'inosservanza dei
  divieti contenuti nei commi 1 e 2 è punita con l'ammenda da
  lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni lavoratore cui si
  riferisce.
    4.  Ove diversamente non dispongano specifici accordi o
  trattati, il comando temporaneo di cittadini stranieri
  extracomunitari ancora residenti all'estero non è causa
  legittima di rilascio di un permesso di ingresso o di
  soggiorno, né di autorizzazione al lavoro in Italia, ed è
  punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni
  lavoratore reclutato e, nei casi più gravi, con l'arresto da
  due mesi ad un anno.  E' per altro consentito, osservate le
  condizioni ed esclusioni e nei casi di cui alla presente
  legge, il comando temporaneo
 
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  di cittadini stranieri extracomunitari già legalmente
  presenti in Italia, soci o dipendenti dalle imprese
  cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1.
    5.  Ove sia legittimamente disposto, il comando temporaneo
  di lavoratori stranieri, cittadini comunitari ed
  extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano,
  attribuisce ai medesimi parità di trattamento e piena
  eguaglianza di diritti, ai sensi della presente legge,
  rispetto ai lavoratori cittadini italiani.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0028 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=001 PAGFIN=0027 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=12DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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