| (Comandi all'estero e dall'estero di lavoratori comunitari
ed extracomunitari).
1. Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1
possono effettuare comandi temporanei all'estero di lavoratori
italiani e comunitari, loro soci o dipendenti, unicamente
presso datori di lavoro utilizzatori italiani ovvero
appartenenti a Stati membri della Comunità europea, a
condizione che l'ordinamento dei Paesi interessati lo
consenta, nei casi ed osservate le condizioni ed esclusioni
poste dalla presente legge.
2. I datori di lavoro utilizzatori italiani o stranieri
aventi sede in Italia possono ottenere il comando temporaneo
di lavoratori italiani o comunitari, presso la sede italiana
ovvero presso sedi, stabilimenti, filiali od uffici anche
all'estero, da imprese cooperative aventi sede in altri Paesi
della Comunità europea il cui ordinamento consenta il comando
temporaneo di manodopera, unicamente nei casi ed osservando le
condizioni ed esclusioni previste dalla presente legge, sulla
base di un'autorizzazione da concedersi volta per volta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Ferme restando le sanzioni disposte per la violazione di
singole disposizioni della presente legge, l'inosservanza dei
divieti contenuti nei commi 1 e 2 è punita con l'ammenda da
lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni lavoratore cui si
riferisce.
4. Ove diversamente non dispongano specifici accordi o
trattati, il comando temporaneo di cittadini stranieri
extracomunitari ancora residenti all'estero non è causa
legittima di rilascio di un permesso di ingresso o di
soggiorno, né di autorizzazione al lavoro in Italia, ed è
punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni
lavoratore reclutato e, nei casi più gravi, con l'arresto da
due mesi ad un anno. E' per altro consentito, osservate le
condizioni ed esclusioni e nei casi di cui alla presente
legge, il comando temporaneo
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di cittadini stranieri extracomunitari già legalmente
presenti in Italia, soci o dipendenti dalle imprese
cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1.
5. Ove sia legittimamente disposto, il comando temporaneo
di lavoratori stranieri, cittadini comunitari ed
extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano,
attribuisce ai medesimi parità di trattamento e piena
eguaglianza di diritti, ai sensi della presente legge,
rispetto ai lavoratori cittadini italiani.
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