| (Rinvio).
1. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste nelle
norme richiamate dall'articolo 75, in quanto compatibili con
la presente legge e con la legislazione regionale.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate con la
procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Restano ferme le sanzioni penali previste dal codice
penale e dalle leggi speciali.
4. Le regioni, con proprie leggi, possono prevedere altre o
diverse sanzioni amministrative.
5. Le violazioni alla presente legge non soggette alla
disciplina degli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 ed 82 sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
50.000 a lire 100.000.
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