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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3035
DDL0185-0014
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Interposizione, comando
                   e imprese di gruppo). 
    1.  Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1
  dell'articolo 1 della presente legge, e ferme restando le
  previsioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre
  1960, n. 1369, il comando o distacco del prestatore di lavoro
  presso altro datore di lavoro è consentito quando vi sia
  interesse del datore di lavoro comandante a che propri
  dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro
  soggetto, su accordo delle parti risultante da atto scritto e
  con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali
  provinciali di categoria aderenti alle confederazioni
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale, solo per
  comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di
  natura transitoria e per periodi temporali predeterminati.  Il
  lavoratore conserva ogni diritto discendente dal contratto di
  lavoro nei confronti del datore di lavoro che ha proposto il
  comando o distacco, salva la responsabilità solidale del
  datore che ha fruito delle sue prestazioni per i trattamenti
  economici e normativi ad esse corrispondenti e per
  l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme in materia
  di previdenza ed assistenza, e ferma restando altresì la
  responsabilità solidale del datore di lavoro comandante con
  quello fruitore delle prestazioni per le conseguenze derivanti
  dal mancato approntamento delle misure di sicurezza e delle
  cautele antinfortunistiche
 
                              Pag. 28
 
  e di quelle da disporsi a tutela dell'igiene ambientale e
  della salute del lavoratore.
    2.  L'interesse del datore di lavoro comandante si presume
  quando il comando o distacco avvenga tra società che si
  trovino nella situazione di cui all'articolo 2359 del codice
  civile.
    3.  In caso di comando o distacco disposto in violazione
  delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
  si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 23
  ottobre 1960, n. 1369, e l'ammenda prevista dallo stesso
  articolo è elevata a lire 100.000 per ogni lavoratore occupato
  e per ogni giornata di occupazione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0028 TOTDOC=0014 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=011 PAGFIN=0028 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=12DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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