| (Interposizione, comando
e imprese di gruppo).
1. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, e ferme restando le
previsioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, il comando o distacco del prestatore di lavoro
presso altro datore di lavoro è consentito quando vi sia
interesse del datore di lavoro comandante a che propri
dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro
soggetto, su accordo delle parti risultante da atto scritto e
con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali
provinciali di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, solo per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di
natura transitoria e per periodi temporali predeterminati. Il
lavoratore conserva ogni diritto discendente dal contratto di
lavoro nei confronti del datore di lavoro che ha proposto il
comando o distacco, salva la responsabilità solidale del
datore che ha fruito delle sue prestazioni per i trattamenti
economici e normativi ad esse corrispondenti e per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme in materia
di previdenza ed assistenza, e ferma restando altresì la
responsabilità solidale del datore di lavoro comandante con
quello fruitore delle prestazioni per le conseguenze derivanti
dal mancato approntamento delle misure di sicurezza e delle
cautele antinfortunistiche
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e di quelle da disporsi a tutela dell'igiene ambientale e
della salute del lavoratore.
2. L'interesse del datore di lavoro comandante si presume
quando il comando o distacco avvenga tra società che si
trovino nella situazione di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
3. In caso di comando o distacco disposto in violazione
delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e l'ammenda prevista dallo stesso
articolo è elevata a lire 100.000 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione.
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