| (Disposizioni transitorie).
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3 le leggi
regionali in materia non possono derogare a quanto previsto
dalla presente legge. Ove rechino disposizioni incompatibili
con quanto previsto dalla presente legge, le regioni devono
adeguarle entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
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2. Le leggi regionali previste dalla presente legge devono
essere adottate entro tre anni dalla data della sua entrata in
vigore.
3. L'esercizio delle piste esistenti è subordinato
all'autorizzione prevista dall'articolo 34. Si osservano gli
articoli 35 e 36.
4. Le piste in uso alla data di entrata in vigore della
presente legge prive dei requisiti previsti dall'articolo 33,
possono essere autorizzate, tranne in caso di pericolo
accertato.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 indica un termine
entro il quale la pista deve essere resa conforme alle
previsioni della presente legge. In difetto, allo scadere del
termine la pista deve essere chiusa.
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