| (Disposizioni finali).
1. Le regioni promuovono interventi per l'informazione e
l'educazione in materia di sicurezza delle piste e degli
impianti, di segnaletica, di prevenzione degli infortuni e di
comportamento degli utenti.
2. Le regioni possono privilegiare determinati settori di
intervento, con particolare riferimento alla sicurezza ed ai
giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e
definendo le modalità di intervento.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente
articolo le regioni possono incaricare professionisti
esterni.
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