| 1. In sede di prima attuazione della presente legge, i
corsi di insegnamento sono svolti dai licenziati dagli
Istituti superiori di educazione fisica che, in relazione
all'età degli allievi e sino a quando risulti necessario, si
avvalgono della collaborazione dell'insegnante curricolare.
2. Gli insegnanti curricolari possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria con la
positiva frequenza di appositi corsi indetti dai rispettivi
provveditori agli studi, per scuola o gruppi di scuole,
secondo i programmi predisposti dal Ministero della pubblica
istruzione.
3. I corsi di cui al comma 2, diretti e svolti da
licenziati dagli Istituti superiori di educazione fisica, si
concludono con prove orali, scritte e pratiche che abilitano
all'insegnamento dell'educazione motoria.
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