| 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 21- bis), è
inserito il seguente:
"21- ter). Le costruzioni rurali destinate: alla
custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per le coltivazioni; alla protezione delle piante,
sia in fase di produzione che di conservazione; alla
conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di
manipolazione e trasformazione".
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