| Onorevoli Colleghi! -- Le modifiche del codice penale
indicate nella presente proposta di legge si rendono
necessarie per la mancanza attuale di norme adeguate a
fronteggiare, con la necessaria efficacia repressiva, il
preoccupante fenomeno del diffondersi di imposture di vario
genere, poste in essere da "maghi, streghe e veggenti" ai
danni di persone sprovvedute oppure con accentuate
inclinazioni superstiziose o, infine, facilmente
suggestionabili per motivi di fede religiosa.
Quest'ultimo caso ci sembra il più preoccupante anche per i
recenti episodi di cronaca riguardanti asserite lacriminazioni
di immagini sacre, che hanno provocato l'intervento
dell'autorità giudiziaria e che rischiano di provocare
fenomeni speculativi non sempre controllabili, una volta che
l'evento "miracoloso" trovi un supporto
diffusivo nei mezzi di comunicazione, soprattutto
televisivi.
Attualmente simili comportamenti illeciti trovano una
sanzione solo nell'articolo 661 del codice penale, che però
configura un semplice reato contravvenzionale e commina pene
alternative: o un'ammenda fino a lire due milioni o l'arresto
fino a tre mesi.
Tali pene appaiono irrisorie e prive di qualsiasi efficacia
intimidatoria: non solo, esse non stimolano in modo adeguato
alla gravità degli illeciti l'intervento delle Forze
dell'ordine, e le stesse procure della Repubblica limitano
l'inizio dell'azione penale a quei casi eclatanti che abbiano
destato l'interesse dei mezzi d'informazione. Nel frattempo, è
sufficiente sintonizzare i televisori sulle emittenti private
di ogni regione per constatare la pubblicizzazione
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a scopo di lucro delle facoltà sovranaturali di maghi e
veggenti che, quando si indirizzano verso singoli individui,
possono trovare una repressione proporzionata con il ricorso
all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (che vieta il mestiere del ciarlatano) od
all'articolo 640 del codice penale; ma quando, per la
dimensione del fenomeno, il fatto è tale da determinare anche
il semplice pericolo di un turbamento dell'ordine pubblico, le
sanzioni penali non possono essere limitate a quelle previste
dall'attuale articolo 661, più sopra indicate.
Come detto, particolarmente grave è l'abuso della credulità
popolare che è indirizzato in una sfera attinente alla fede
religiosa, poiché in tal caso l'impostura
viene ad agire in un terreno particolarmente fecondo sia
sotto il profilo della diffusibilità sia sotto il profilo
delle conseguenze di carattere economico-speculativo. E'
notoria, infatti, la naturale ed accentuata inclinazione
popolare ad elargizioni in denaro o natura, sia per genuina
fede religiosa sia per eventuali, ma non rare, situazioni di
disagio fisico o morale.
Crediamo di essere nel vero se riteniamo che le istituzioni
religiose siano esse, per prime, ad essere interessate alla
efficace repressione di abusi di questo genere. Di qui,
l'opportunità e l'urgenza di trasformare l'attuale reato
contravvenzionale in un delitto che, pur nelle ipotesi
aggravate, resti attribuito alla competenza pretorile.
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