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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30362
DDL2499-0002
Progetto di legge Camera n. 2499 - testo presentato - (DDL12-2499)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2499. TESTIPDL
...C2499.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2499 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le modifiche del codice penale
  indicate nella presente proposta di legge si rendono
  necessarie per la mancanza attuale di norme adeguate a
  fronteggiare, con la necessaria efficacia repressiva, il
  preoccupante fenomeno del diffondersi di imposture di vario
  genere, poste in essere da "maghi, streghe e veggenti" ai
  danni di persone sprovvedute oppure con accentuate
  inclinazioni superstiziose o, infine, facilmente
  suggestionabili per motivi di fede religiosa.
    Quest'ultimo caso ci sembra il più preoccupante anche per i
  recenti episodi di cronaca riguardanti asserite lacriminazioni
  di immagini sacre, che hanno provocato l'intervento
  dell'autorità giudiziaria e che rischiano di provocare
  fenomeni speculativi non sempre controllabili, una volta che
  l'evento "miracoloso" trovi un supporto
  diffusivo nei mezzi di comunicazione, soprattutto
  televisivi.
    Attualmente simili comportamenti illeciti trovano una
  sanzione solo nell'articolo 661 del codice penale, che però
  configura un semplice reato contravvenzionale e commina pene
  alternative: o un'ammenda fino a lire due milioni o l'arresto
  fino a tre mesi.
    Tali pene appaiono irrisorie e prive di qualsiasi efficacia
  intimidatoria: non solo, esse non stimolano in modo adeguato
  alla gravità degli illeciti l'intervento delle Forze
  dell'ordine, e le stesse procure della Repubblica limitano
  l'inizio dell'azione penale a quei casi eclatanti che abbiano
  destato l'interesse dei mezzi d'informazione.  Nel frattempo, è
  sufficiente sintonizzare i televisori sulle emittenti private
  di ogni regione per constatare la pubblicizzazione
 
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  a scopo di lucro delle facoltà sovranaturali di maghi e
  veggenti che, quando si indirizzano verso singoli individui,
  possono trovare una repressione proporzionata con il ricorso
  all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza (che vieta il mestiere del ciarlatano) od
  all'articolo 640 del codice penale; ma quando, per la
  dimensione del fenomeno, il fatto è tale da determinare anche
  il semplice pericolo di un turbamento dell'ordine pubblico, le
  sanzioni penali non possono essere limitate a quelle previste
  dall'attuale articolo 661, più sopra indicate.
    Come detto, particolarmente grave è l'abuso della credulità
  popolare che è indirizzato in una sfera attinente alla fede
  religiosa, poiché in tal caso l'impostura
  viene ad agire in un terreno particolarmente fecondo sia
  sotto il profilo della diffusibilità sia sotto il profilo
  delle conseguenze di carattere economico-speculativo.  E'
  notoria, infatti, la naturale ed accentuata inclinazione
  popolare ad elargizioni in denaro o natura, sia per genuina
  fede religiosa sia per eventuali, ma non rare, situazioni di
  disagio fisico o morale.
    Crediamo di essere nel vero se riteniamo che le istituzioni
  religiose siano esse, per prime, ad essere interessate alla
  efficace repressione di abusi di questo genere.  Di qui,
  l'opportunità e l'urgenza di trasformare l'attuale reato
  contravvenzionale in un delitto che, pur nelle ipotesi
  aggravate, resti attribuito alla competenza pretorile.
 
DATA=950510 FASCID=DDL12-2499 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2499 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=249900 00 FASCIDC=12DDL2499 SORTNAV=0249900 000 00000 ZZDDLC2499 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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