| 1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 421- bis. - (Abuso della credulità
popolare). - Chiunque, con qualsiasi impostura, cerca di
abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può
derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione
da sei mesi a due anni.
La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è
commesso con l'utilizzazione del mezzo televisivo.
La pena è della reclusione da due a quattro anni se l'abuso
della credulità attiene al sentimento religioso del popolo ed
è commesso con fine di lucro".
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