| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedeva al comma
1, lettera c), la deducibilità dal reddito complessivo
degli interessi passivi e relativi oneri accessori derivanti
dai prestiti o mutui agrari di ogni specie, senza porre alcuna
limitazione quantitativa, a differenza di quanto fosse,
invece, prescritto per gli interessi passivi per altra
causa.
Con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
disposizione di cui sopra è stata modificata in senso
restrittivo, atteso che l'importo dei predetti interessi è
stato ammesso nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati
ed, in ogni caso, per un importo pari al 27 per cento.
In tal modo si è completamente vanificata la ratio
che finora ha ispirato il legislatore nell'emanazione di norme
che, sia pure in misura modesta, contribuivano a sostenere un
settore della nostra economia avente notevoli riflessi di
natura sociale, ove si consideri che il beneficio fiscale
soccorreva peculiarmente i piccoli imprenditori del
Mezzogiorno.
Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale
siffatta detrazione non sia stata reintrodotta almeno per le
aziende comprese nei territori montani. Con la legge n. 97 del
31 gennaio 1994, infatti, è stato solennemente affermato
(articolo 1) che, in attuazione dell'articolo 44 della
Costituzione, la salvaguardia e la valorizzazione
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delle zone montane rivestono carattere di preminente
interesse nazionale, precisandosi, inoltre, che le
disposizioni della stessa legge costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
In tutto il contesto legislativo si rilevano, poi, numerose
norme dirette a tutelare, favorire e migliorare le attività
che si esercitano, appunto, nelle zone montane in campo
economico, sociale e culturale.
Nello spirito di tale disciplina ed al fine di incentivare
soggetti che, con notevole sacrificio, valorizzano zone del
territorio nazionale in fase di progressivo abbandono e
degrado la Camera dei deputati, con ordine del giorno del 5
luglio 1994, accolto dal Governo, ha impegnato quest'ultimo ad
assumere le opportune iniziative perché fosse assicurata ai
titolari dei redditi provenienti dai terreni predetti la
possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi ed
oneri accessori derivanti da prestiti o mutui agrari.
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