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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30366
DDL2500-0002
Progetto di legge Camera n. 2500 - testo presentato - (DDL12-2500)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2500. TESTIPDL
...C2500.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2500 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 10 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedeva al comma
  1, lettera  c),  la deducibilità dal reddito complessivo
  degli interessi passivi e relativi oneri accessori derivanti
  dai prestiti o mutui agrari di ogni specie, senza porre alcuna
  limitazione quantitativa, a differenza di quanto fosse,
  invece, prescritto per gli interessi passivi per altra
  causa.
    Con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
  disposizione di cui sopra è stata modificata in senso
  restrittivo, atteso che l'importo dei predetti interessi è
  stato ammesso nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati
  ed, in ogni caso, per un importo pari al 27 per cento.
    In tal modo si è completamente vanificata la  ratio
  che finora ha ispirato il legislatore nell'emanazione di norme
  che, sia pure in misura modesta, contribuivano a sostenere un
  settore della nostra economia avente notevoli riflessi di
  natura sociale, ove si consideri che il beneficio fiscale
  soccorreva peculiarmente i piccoli imprenditori del
  Mezzogiorno.
    Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale
  siffatta detrazione non sia stata reintrodotta almeno per le
  aziende comprese nei territori montani.  Con la legge n. 97 del
  31 gennaio 1994, infatti, è stato solennemente affermato
  (articolo 1) che, in attuazione dell'articolo 44 della
  Costituzione, la salvaguardia e la valorizzazione
 
                               Pag. 2
 
  delle zone montane rivestono carattere di preminente
  interesse nazionale, precisandosi, inoltre, che le
  disposizioni della stessa legge costituiscono princìpi
  fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
    In tutto il contesto legislativo si rilevano, poi, numerose
  norme dirette a tutelare, favorire e migliorare le attività
  che si esercitano, appunto, nelle zone montane in campo
  economico, sociale e culturale.
    Nello spirito di tale disciplina ed al fine di incentivare
  soggetti che, con notevole sacrificio, valorizzano zone del
  territorio nazionale in fase di progressivo abbandono e
  degrado la Camera dei deputati, con ordine del giorno del 5
  luglio 1994, accolto dal Governo, ha impegnato quest'ultimo ad
  assumere le opportune iniziative perché fosse assicurata ai
  titolari dei redditi provenienti dai terreni predetti la
  possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi ed
  oneri accessori derivanti da prestiti o mutui agrari.
 
DATA=950510 FASCID=DDL12-2500 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2500 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=250000 00 FASCIDC=12DDL2500 SORTNAV=0250000 000 00000 ZZDDLC2500 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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