| 1. All'articolo 13- bis, comma 1, lettera a) del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La limitazione non si applica agli interessi passivi
e relativi oneri accessori in dipendenza di operazioni di
credito agrario relative a terreni ubicati nei comuni montani
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;".
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