Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3037
DDL0186-0002
Progetto di legge Camera n. 186 - testo presentato - (DDL12-186)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C186. TESTIPDL
...C186.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC186 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nella legislazione italiana
  non è mai stata affrontata la questione dell'affermazione del
  servizio di mensa come diritto, in quanto principio valido
  anche in senso generale ed astratto.
    La garanzia del diritto alla consumazione di un pasto caldo
  nel corso della giornata lavorativa nella storia politica e
  sindacale del nostro Paese è stata affrontata sia attraverso
  disposizioni legislative che attraverso la contrattazione tra
  le parti sociali.  Oggi milioni di lavoratori italiani
  fruiscono della ristorazione aziendale, ma altrettanti milioni
  di operai, impiegati e dirigenti non godono di tale
  possibilità.
    Fu con la stagione degli scioperi antifascisti del marzo
  1943-44 che i lavoratori posero con forza la questione del
  diritto di servizio di mensa, e il decreto del prefetto di
  Milano del marzo 1944 stabilì l'obbligo delle aziende di
  fornire un pasto caldo durante la giornata lavorativa.
    Nel dopoguerra il problema del servizio di mensa fu
  variamente affrontato a livello contrattuale.
    La questione della mensa - e del valore della retribuzione
  in natura - riesplose nel biennio 1954-56, quando numerose
  sentenze giudiziarie fissarono il computo del valore della
  prestazione in natura quale parte integrante del salario.
 
                               Pag. 2
 
    Si arrivò poi ad una intesa interconfederale (20 aprile
  1956) fra CGIL - CISL - UIL e Confindustria rivestita di
  efficacia  erga omnes  con il decreto del Presidente della
  Repubblica n. 1026 del 1956, che definì gli istituti
  contrattuali sui quali calcolare l'indennità di mensa e il suo
  valore convenzionale.
    Attraverso diversi accordi succedutisi nel corso degli anni
  questa impostazione è stata mantenuta fin quasi ai giorni
  nostri.  Nel contempo il servizio di ristorazione aziendale si
  estendeva.  Negli anni '70 ebbero un grande sviluppo, in
  diverse parti del Paese, le mense interaziendali costituite
  con il contributo delle aziende (l'1 per cento del monte
  salari) e degli enti locali.  Negli anni '80 uno sviluppo della
  ristorazione aziendale interessò le grandi imprese ed in primo
  luogo la FIAT dopo un'intesa con CGIL - CISL - UIL.
    La questione relativa al servizio di mensa da due anni a
  questa parte è di nuovo tornata all'ordine del giorno, ponendo
  seri problemi alle parti sociali, in assenza di una adeguata
  normativa generale di riferimento.
    La questione controversa, com'è affermato in una sentenza
  del tribunale di Milano, non è relativa alla natura
  retributiva della mensa, ma al valore da dare alla stessa.
    Mentre le aziende sostengono che il valore da dare alla
  mensa non possa essere convenzionale, fermo quindi a 120 lire
  definite nel 1957 (100 lire quale contributo dell'azienda 20
  lire quale contributo dei lavoratori) i lavoratori affermano
  che, effettuata la rivalutazione della quota a carico dei
  lavoratori da 20 a 1300 lire, è necessario considerare
  rivalutata nella stessa proporzione la quota a carico
  dell'azienda, che da 100 lire dovrebbe passare a 6.500 lire,
  valore da calcolarsi come indennità sostitutiva sugli istituti
  contrattuali.
    Numerose aziende hanno, infatti, in questi ultimi anni
  inteso mutare il rapporto tra la quota a carico del lavoratore
  e quella a carico dell'azienda, alterando così il valore
  convenzionale.
    Alcune sentenze hanno in questi mesi dato ragione ai
  ricorsi promossi dai lavoratori e dalle organizzazioni
  sindacali.
    Per tutta risposta, varie aziende hanno disdetto gli
  accordi sui servizi di ristorazione aziendale, con la
  conseguenza che le aziende operanti nella gestione delle mense
  hanno licenziato i lavoratori.
    Con questa proposta di legge si propone una soluzione delle
  controversie in corso attraverso la definizione di una precisa
  normativa che costituisca la base di riferimento, articolata
  essenzialmente in quattro punti:
      1) la definizione della mensa quale servizio di
  ristorazione e diritto per tutti i lavoratori dipendenti;
      2) l'attribuzione alla mensa di un valore retributivo di
  natura convenzionale;
      3) la predisposizione di uno stretto rapporto tra il
  contributo dei lavoratori per la fruizione del pasto e ciò che
  corrisponde l'azienda quale indennità "convenzionale" di
  mancata mensa;
      4) la possibilità di una soluzione tassativa per quanto
  concerne il contenzioso in corso.
    Nel nostro Paese, milioni di lavoratori non hanno il
  diritto alla fruizione di un servizio di mensa.  La struttura
  economica e produttiva del Paese è profondamente mutata: da
  industriale-agricola è diventata prevalentemente fondata sul
  settore del terziario e dei servizi per l'industria e
  l'agricoltura.  Una vera e propria rivalutazione è intervenuta
  nel mercato del lavoro con l'ingresso in massa delle donne
  nelle attività lavorative.  Da qui la maggiore esigenza di
  servizi come la ristorazione per i lavoratori.  Per questo
  motivo, onorevoli colleghi, l'affermazione del principio che
  configura il servizio di mensa quale diritto universale
  rappresenta un importante intervento legislativo, che si pone
  come fondamentale ed irrinunciabile necessità ed acquisizione
  per i lavoratori italiani e che ha valore di civiltà nel
  contesto di quelli che dovrebbero essere i diritti sociali di
  cittadinanza.
 
                               Pag. 3
 
    Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
  definisce il diritto alla mensa, nella forma di consumazione
  gratuita di un pasto caldo per ogni giornata lavorativa.
    L'articolo 2 stabilisce le modalità per la fruizione del
  servizio: mensa aziendale, mensa interaziendale, accordo del
  datore di lavoro con servizi o centri o imprese di
  ristorazione.
    Per quanto riguarda la fruizione del servizio l'articolo 3
  dispone che le modalità vengano concordate fra le parti
  sociali sulla base delle caratteristiche del soggetto
  obbligato, o delle aziende, e delle attività che esso svolge.
  Lo stesso articolo stabilisce che ai lavoratori addetti al
  servizio di ristorazione si applicano, in caso di
  ristrutturazioni aziendali, gli stessi interventi di legge
  (cassa integrazione guadagni, mobilità, eccetera) che si
  applicano per i lavoratori dell'azienda.
    L'articolo 4 stabilisce come, per la realizzazione e
  gestione delle mense interaziendali, sia possibile la
  costruzione di apposite società, anche con la partecipazione
  degli enti locali.
    Con l'articolo 5 si dà mandato alle organizzazioni
  sindacali e agli organismi costituiti ai sensi dello statuto
  dei lavoratori di definire, ai diversi livelli possibili, il
  menù-tipo, la qualità e la quantità delle vivande.
    In base al dettato dell'articolo 6, a cura delle società di
  realizzazione e di gestione di cui all'articolo 4, viene
  istituita ai diversi livelli una commissione di controllo, che
  può coincidere con le rappresentanze sindacali aziendali
  elette dai lavoratori.
    L'eventuale contributo del lavoratore per la fruizione del
  servizio viene definito attraverso accordo tra le parti, in
  base all'articolo 7.
     In ogni caso, il valore del contributo non può superare
  quello convenzionale dell'indennità sostitutiva di mensa, così
  come definito tra le parti in base all'articolo 8.
    L'articolo 8 stabilisce inoltre che il lavoratore che
  volontariamente rinuncia alla consumazione del pasto non ha
  diritto a nessuna indennità sostitutiva per le giornate in cui
  non ha volontariamente utilizzato il servizio di ristorazione.
  Le successive variazioni del valore dell'indennità e del
  contributo eventuale debbono essere, ai sensi dell'articolo 9,
  percentualmente identiche e concordate fra le parti
  sociali.
    L'articolo 10 stabilisce il criterio di definizione del
  valore dell'indennità ai fini della contribuzione
  previdenziale.
    Con l'articolo 11 vengono demandate ai contratti di lavoro
  od accordi collettivi l'attribuzione al vitto o all'indennità
  sostitutiva della natura retributiva, e la determinazione o
  meno degli effetti conseguenti.
    Gli articoli finali definiscono le modalità e i tempi di
  realizzazione del servizio di ristorazione ed il ruolo
  dell'assessorato al lavoro di ogni regione e degli uffici
  regionali del lavoro.
    L'articolo 13 garantisce il diritto ad una deduzione di
  imposta per le aziende che realizzino un nuovo servizio di
  ristorazione, pari al 20 per cento del valore dello stesso.
    In caso di controversia l'articolo 14 stabilisce la
  possibilità di dar luogo ad una transazione collettiva
  salvaguardando il diritto individuale di adesione a tale
  transazione.  Per questo con l'articolo 15, si abrogano i commi
  3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
  n. 359, che contrasta con tale principio, vulnera il principio
  costituzionale della eguaglianza dei cittadini e quello
  generale, di cui all'articolo 11 delle preleggi, relativo alla
  irretroattività della legge.
    In ogni caso la sede per la definizione di eventuali
  controversie è l'ufficio provinciale del lavoro della
  provincia ove ha sede l'azienda.
    Onorevoli colleghi, con la rapida approvazione di questa
  proposta di legge, oltre a far compiere al Paese un passo
  avanti sul piano civile, si dà una positiva risposta ai tanti
  milioni di lavoratori italiani che tutt'oggi non possono
  fruire del servizio di ristorazione aziendale, come diritto
  universale di cittadinanza.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-186 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0186 TOTPAG=0009 TOTDOC=0019 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=018600 00 FASCIDC=12DDL0186 SORTNAV=0018600 000 00000 ZZDDLC186 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati