| Onorevoli Colleghi! -- Nella legislazione italiana
non è mai stata affrontata la questione dell'affermazione del
servizio di mensa come diritto, in quanto principio valido
anche in senso generale ed astratto.
La garanzia del diritto alla consumazione di un pasto caldo
nel corso della giornata lavorativa nella storia politica e
sindacale del nostro Paese è stata affrontata sia attraverso
disposizioni legislative che attraverso la contrattazione tra
le parti sociali. Oggi milioni di lavoratori italiani
fruiscono della ristorazione aziendale, ma altrettanti milioni
di operai, impiegati e dirigenti non godono di tale
possibilità.
Fu con la stagione degli scioperi antifascisti del marzo
1943-44 che i lavoratori posero con forza la questione del
diritto di servizio di mensa, e il decreto del prefetto di
Milano del marzo 1944 stabilì l'obbligo delle aziende di
fornire un pasto caldo durante la giornata lavorativa.
Nel dopoguerra il problema del servizio di mensa fu
variamente affrontato a livello contrattuale.
La questione della mensa - e del valore della retribuzione
in natura - riesplose nel biennio 1954-56, quando numerose
sentenze giudiziarie fissarono il computo del valore della
prestazione in natura quale parte integrante del salario.
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Si arrivò poi ad una intesa interconfederale (20 aprile
1956) fra CGIL - CISL - UIL e Confindustria rivestita di
efficacia erga omnes con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 1026 del 1956, che definì gli istituti
contrattuali sui quali calcolare l'indennità di mensa e il suo
valore convenzionale.
Attraverso diversi accordi succedutisi nel corso degli anni
questa impostazione è stata mantenuta fin quasi ai giorni
nostri. Nel contempo il servizio di ristorazione aziendale si
estendeva. Negli anni '70 ebbero un grande sviluppo, in
diverse parti del Paese, le mense interaziendali costituite
con il contributo delle aziende (l'1 per cento del monte
salari) e degli enti locali. Negli anni '80 uno sviluppo della
ristorazione aziendale interessò le grandi imprese ed in primo
luogo la FIAT dopo un'intesa con CGIL - CISL - UIL.
La questione relativa al servizio di mensa da due anni a
questa parte è di nuovo tornata all'ordine del giorno, ponendo
seri problemi alle parti sociali, in assenza di una adeguata
normativa generale di riferimento.
La questione controversa, com'è affermato in una sentenza
del tribunale di Milano, non è relativa alla natura
retributiva della mensa, ma al valore da dare alla stessa.
Mentre le aziende sostengono che il valore da dare alla
mensa non possa essere convenzionale, fermo quindi a 120 lire
definite nel 1957 (100 lire quale contributo dell'azienda 20
lire quale contributo dei lavoratori) i lavoratori affermano
che, effettuata la rivalutazione della quota a carico dei
lavoratori da 20 a 1300 lire, è necessario considerare
rivalutata nella stessa proporzione la quota a carico
dell'azienda, che da 100 lire dovrebbe passare a 6.500 lire,
valore da calcolarsi come indennità sostitutiva sugli istituti
contrattuali.
Numerose aziende hanno, infatti, in questi ultimi anni
inteso mutare il rapporto tra la quota a carico del lavoratore
e quella a carico dell'azienda, alterando così il valore
convenzionale.
Alcune sentenze hanno in questi mesi dato ragione ai
ricorsi promossi dai lavoratori e dalle organizzazioni
sindacali.
Per tutta risposta, varie aziende hanno disdetto gli
accordi sui servizi di ristorazione aziendale, con la
conseguenza che le aziende operanti nella gestione delle mense
hanno licenziato i lavoratori.
Con questa proposta di legge si propone una soluzione delle
controversie in corso attraverso la definizione di una precisa
normativa che costituisca la base di riferimento, articolata
essenzialmente in quattro punti:
1) la definizione della mensa quale servizio di
ristorazione e diritto per tutti i lavoratori dipendenti;
2) l'attribuzione alla mensa di un valore retributivo di
natura convenzionale;
3) la predisposizione di uno stretto rapporto tra il
contributo dei lavoratori per la fruizione del pasto e ciò che
corrisponde l'azienda quale indennità "convenzionale" di
mancata mensa;
4) la possibilità di una soluzione tassativa per quanto
concerne il contenzioso in corso.
Nel nostro Paese, milioni di lavoratori non hanno il
diritto alla fruizione di un servizio di mensa. La struttura
economica e produttiva del Paese è profondamente mutata: da
industriale-agricola è diventata prevalentemente fondata sul
settore del terziario e dei servizi per l'industria e
l'agricoltura. Una vera e propria rivalutazione è intervenuta
nel mercato del lavoro con l'ingresso in massa delle donne
nelle attività lavorative. Da qui la maggiore esigenza di
servizi come la ristorazione per i lavoratori. Per questo
motivo, onorevoli colleghi, l'affermazione del principio che
configura il servizio di mensa quale diritto universale
rappresenta un importante intervento legislativo, che si pone
come fondamentale ed irrinunciabile necessità ed acquisizione
per i lavoratori italiani e che ha valore di civiltà nel
contesto di quelli che dovrebbero essere i diritti sociali di
cittadinanza.
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Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
definisce il diritto alla mensa, nella forma di consumazione
gratuita di un pasto caldo per ogni giornata lavorativa.
L'articolo 2 stabilisce le modalità per la fruizione del
servizio: mensa aziendale, mensa interaziendale, accordo del
datore di lavoro con servizi o centri o imprese di
ristorazione.
Per quanto riguarda la fruizione del servizio l'articolo 3
dispone che le modalità vengano concordate fra le parti
sociali sulla base delle caratteristiche del soggetto
obbligato, o delle aziende, e delle attività che esso svolge.
Lo stesso articolo stabilisce che ai lavoratori addetti al
servizio di ristorazione si applicano, in caso di
ristrutturazioni aziendali, gli stessi interventi di legge
(cassa integrazione guadagni, mobilità, eccetera) che si
applicano per i lavoratori dell'azienda.
L'articolo 4 stabilisce come, per la realizzazione e
gestione delle mense interaziendali, sia possibile la
costruzione di apposite società, anche con la partecipazione
degli enti locali.
Con l'articolo 5 si dà mandato alle organizzazioni
sindacali e agli organismi costituiti ai sensi dello statuto
dei lavoratori di definire, ai diversi livelli possibili, il
menù-tipo, la qualità e la quantità delle vivande.
In base al dettato dell'articolo 6, a cura delle società di
realizzazione e di gestione di cui all'articolo 4, viene
istituita ai diversi livelli una commissione di controllo, che
può coincidere con le rappresentanze sindacali aziendali
elette dai lavoratori.
L'eventuale contributo del lavoratore per la fruizione del
servizio viene definito attraverso accordo tra le parti, in
base all'articolo 7.
In ogni caso, il valore del contributo non può superare
quello convenzionale dell'indennità sostitutiva di mensa, così
come definito tra le parti in base all'articolo 8.
L'articolo 8 stabilisce inoltre che il lavoratore che
volontariamente rinuncia alla consumazione del pasto non ha
diritto a nessuna indennità sostitutiva per le giornate in cui
non ha volontariamente utilizzato il servizio di ristorazione.
Le successive variazioni del valore dell'indennità e del
contributo eventuale debbono essere, ai sensi dell'articolo 9,
percentualmente identiche e concordate fra le parti
sociali.
L'articolo 10 stabilisce il criterio di definizione del
valore dell'indennità ai fini della contribuzione
previdenziale.
Con l'articolo 11 vengono demandate ai contratti di lavoro
od accordi collettivi l'attribuzione al vitto o all'indennità
sostitutiva della natura retributiva, e la determinazione o
meno degli effetti conseguenti.
Gli articoli finali definiscono le modalità e i tempi di
realizzazione del servizio di ristorazione ed il ruolo
dell'assessorato al lavoro di ogni regione e degli uffici
regionali del lavoro.
L'articolo 13 garantisce il diritto ad una deduzione di
imposta per le aziende che realizzino un nuovo servizio di
ristorazione, pari al 20 per cento del valore dello stesso.
In caso di controversia l'articolo 14 stabilisce la
possibilità di dar luogo ad una transazione collettiva
salvaguardando il diritto individuale di adesione a tale
transazione. Per questo con l'articolo 15, si abrogano i commi
3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, che contrasta con tale principio, vulnera il principio
costituzionale della eguaglianza dei cittadini e quello
generale, di cui all'articolo 11 delle preleggi, relativo alla
irretroattività della legge.
In ogni caso la sede per la definizione di eventuali
controversie è l'ufficio provinciale del lavoro della
provincia ove ha sede l'azienda.
Onorevoli colleghi, con la rapida approvazione di questa
proposta di legge, oltre a far compiere al Paese un passo
avanti sul piano civile, si dà una positiva risposta ai tanti
milioni di lavoratori italiani che tutt'oggi non possono
fruire del servizio di ristorazione aziendale, come diritto
universale di cittadinanza.
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