| 1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono istituite le agenzie, che provvedono ai compiti
indicati all'articolo 2 della presente legge, per i controlli
relativi alle operazioni finanziarie del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione
garanzia, previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio, del
4 febbraio 1991, e n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992, e successive modificazioni.
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