| 1. Le agenzie di cui all'articolo 1, provvedono,
rispettivamente:
a) ai controlli di carattere preventivo generale al
fine di verificare la correttezza e la regolarità delle
operazioni istruttorie per l'erogazione degli aiuti comunitari
nei settori individuati dal relativo regolamento della
Comunità europea, e di perseguire le irregolarità;
b) ai controlli dei documenti commerciali delle
imprese che beneficiano degli aiuti comunitari;
c) ai controlli sulle misure di intervento
comunitario nel settore del tabacco, con particolare
riferimento all'organizzazione comune dei mercati del tabacco
greggio.
2. Ciascuna agenzia di cui al comma 1, è costituita nella
forma di una società per azioni. Per le relative strutture e
la gestione, compresa la predisposizione e l'approvazione del
bilancio e del programma
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di attività, si applicano le norme del codice civile,
compatibilmente con i vincoli derivanti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. I capitali sociali relativi alle agenzie, sono
interamente ed esclusivamente sottoscritti dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, cui spetta la
maggioranza delle azioni, e da soggetti pubblici.
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