| 1. Le agenzie, in relazione alle rispettive esigenze
funzionali ed organizzative, assumono in proprio il personale
necessario, ed il rapporto di lavoro è disciplinato dai
rispettivi consigli di amministrazione, con riferimento ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore
industriale.
2. L'assunzione del personale ai sensi del comma 1, ha
luogo sulla base dei risultati delle prove selettive stabilite
dal consiglio di amministrazione di ciascuna agenzia. Ha
titolo di preferenza il personale posto in mobilità dall'Ente
per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), nonché quello
posto in mobilità od in cassa integrazione dai consorzi agrari
e dalla rispettiva Federazione.
| |