| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1995, lire
24.000 milioni per l'anno 1996 e lire 30.000 milioni annui a
decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni
per l'anno 1995, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede
mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio
dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del
Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1996 ed a
lire 30.000 milioni per l'anno 1997, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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