| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento
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iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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