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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30384
DDL2503-0002
Progetto di legge Camera n. 2503 - testo presentato - (DDL12-2503)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2503. TESTIPDL
...C2503.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2503 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'articolo 115 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo
  della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
  n. 382, e successive modificazioni, ha previsto che lo Stato
  può concedere contributi alle associazioni nazionali che
  statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini
  socialmente e moralmente rilevanti.
    In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n.
  476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo globale per i
  contributi ad enti e associazioni di promozione sociale",
  iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
    La stessa legge n. 476 del 1987, ha individuato i
  destinatari dei contributi nei seguenti soggetti:
      a)  persone giuridiche privatizzate ai sensi del
  citato articolo 115 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e
  patriottiche, per le quali si è provveduto con altre leggi,
  l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio 1994, n. 93;
      b)  enti ed associazioni italiani che, secondo gli
  scopi dei rispettivi statuti, promuovono "l'integrale
  attuazione dei diritti costituzionali concernenti
  l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro
  ogni forma di discriminazione nei confronti
 
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  dei cittadini che, per cause di età, di  deficit
  psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni
  socio-economiche, siano in condizione di marginalità
  sociale".
    La legge in argomento ha, per i primi anni, 1987 e 1988,
  assegnato, come importo del Fondo globale, la somma di lire 5
  miliardi, da ripartire nella misura del 65 per cento a favore
  dei soggetti di cui alla lettera  a)  e del 35 per cento a
  favore di quelli di cui alla lettera  b).  Ha, inoltre,
  stabilito che la prima quota del 65 per cento deve essere
  suddivisa in parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre
  la quota del 35 per cento va divisa secondo determinate altre
  aliquote.
    Con leggi successive si è provveduto a rinnovare
  l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi
  criteri e modalità.
    La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio
  1992, n. 67, la quale ha previsto per le sole associazioni di
  promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, (cioè per
  l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
  per l'Unione italiana ciechi (UIC), per l'Ente nazionale
  sordomuti (ENS), per l'Associazione nazionale mutilati e
  invalidi del lavoro (ANMIL) e per l'Unione nazionale mutilati
  per servizio (UNMS)) un contributo di lire 5 miliardi per
  ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
    Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette associazioni
  la concessione del contributo nella considerazione che esse,
  già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico,
  hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di
  rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi,
  compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi
  (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre
  1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per
  l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947,
  n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 allorquando dette
  associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto
  col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
  1977, sono state trasformate in enti morali di diritto
  privato.  Si tratta di associazioni che per lunga tradizione
  hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e che
  svolgono una preziosa opera in attività di interesse nazionale
  e, perciò, sono denominate "associazioni storiche".  Il
  concreto perseguimento dei compiti assegnati deve essere, per
  disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione, da
  trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    Da ultimo, è intervenuto il decretolegge 18 gennaio 1993,
  n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
  1993, n. 67, che all'articolo 6, ha modificato la legge 10
  febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del
  contributo anche gli enti e le associazioni di cui alla
  lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 1 della legge n.
  476 del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del
  maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di
  lire 5 miliardi per il solo anno 1993 (portandolo, quindi, a
  lire 10 miliardi) e ripristinando l'originario criterio di
  ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni
  della lettera  a),  cioè delle associazioni storiche, e
  del 35 per cento in favore delle altre associazioni.
    Si rende ora necessario prevedere la concessione del
  contributo in parola per il prossimo triennio, e, a tale fine,
  è stata predisposta la presente proposta di legge, che fissa
  in lire 10 miliardi la misura annua del contributo, cioè nello
  stesso importo previsto per l'anno 1993.
    Come evidenziato dalle associazioni nazionali ANMIC, UIC,
  ENS, ANMIL e UNMS, l'importo del contributo, già stabilito in
  lire 5 miliardi per il 1987, è attualmente divenuto del tutto
  insufficiente sia
 
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  per la notevole lievitazione dei costi, sia per l'accresciuto
  volume dei compiti che le associazioni sono chiamate ad
  assolvere.  Di ciò si era reso conto il legislatore, nel 1993,
  che fin d'allora aveva previsto un incremento di lire 5
  miliardi (cioè un importo complessivo di lire 10 miliardi),
  pur limitando tale incremento, per motivi di bilancio, al
  solo anno 1993.
    L'onere finanziario derivante dall'attuazione della
  presente proposta di legge trova copertura nello stanziamento
  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.
 
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