| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e successive modificazioni, ha previsto che lo Stato
può concedere contributi alle associazioni nazionali che
statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini
socialmente e moralmente rilevanti.
In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n.
476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo globale per i
contributi ad enti e associazioni di promozione sociale",
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La stessa legge n. 476 del 1987, ha individuato i
destinatari dei contributi nei seguenti soggetti:
a) persone giuridiche privatizzate ai sensi del
citato articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e
patriottiche, per le quali si è provveduto con altre leggi,
l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio 1994, n. 93;
b) enti ed associazioni italiani che, secondo gli
scopi dei rispettivi statuti, promuovono "l'integrale
attuazione dei diritti costituzionali concernenti
l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro
ogni forma di discriminazione nei confronti
Pag. 2
dei cittadini che, per cause di età, di deficit
psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni
socio-economiche, siano in condizione di marginalità
sociale".
La legge in argomento ha, per i primi anni, 1987 e 1988,
assegnato, come importo del Fondo globale, la somma di lire 5
miliardi, da ripartire nella misura del 65 per cento a favore
dei soggetti di cui alla lettera a) e del 35 per cento a
favore di quelli di cui alla lettera b). Ha, inoltre,
stabilito che la prima quota del 65 per cento deve essere
suddivisa in parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre
la quota del 35 per cento va divisa secondo determinate altre
aliquote.
Con leggi successive si è provveduto a rinnovare
l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi
criteri e modalità.
La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio
1992, n. 67, la quale ha previsto per le sole associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, (cioè per
l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
per l'Unione italiana ciechi (UIC), per l'Ente nazionale
sordomuti (ENS), per l'Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL) e per l'Unione nazionale mutilati
per servizio (UNMS)) un contributo di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette associazioni
la concessione del contributo nella considerazione che esse,
già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico,
hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di
rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi,
compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi
(legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre
1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per
l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947,
n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 allorquando dette
associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto
col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, sono state trasformate in enti morali di diritto
privato. Si tratta di associazioni che per lunga tradizione
hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e che
svolgono una preziosa opera in attività di interesse nazionale
e, perciò, sono denominate "associazioni storiche". Il
concreto perseguimento dei compiti assegnati deve essere, per
disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione, da
trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Da ultimo, è intervenuto il decretolegge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, che all'articolo 6, ha modificato la legge 10
febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del
contributo anche gli enti e le associazioni di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n.
476 del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del
maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di
lire 5 miliardi per il solo anno 1993 (portandolo, quindi, a
lire 10 miliardi) e ripristinando l'originario criterio di
ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni
della lettera a), cioè delle associazioni storiche, e
del 35 per cento in favore delle altre associazioni.
Si rende ora necessario prevedere la concessione del
contributo in parola per il prossimo triennio, e, a tale fine,
è stata predisposta la presente proposta di legge, che fissa
in lire 10 miliardi la misura annua del contributo, cioè nello
stesso importo previsto per l'anno 1993.
Come evidenziato dalle associazioni nazionali ANMIC, UIC,
ENS, ANMIL e UNMS, l'importo del contributo, già stabilito in
lire 5 miliardi per il 1987, è attualmente divenuto del tutto
insufficiente sia
Pag. 3
per la notevole lievitazione dei costi, sia per l'accresciuto
volume dei compiti che le associazioni sono chiamate ad
assolvere. Di ciò si era reso conto il legislatore, nel 1993,
che fin d'allora aveva previsto un incremento di lire 5
miliardi (cioè un importo complessivo di lire 10 miliardi),
pur limitando tale incremento, per motivi di bilancio, al
solo anno 1993.
L'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente proposta di legge trova copertura nello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.
| |