| 1. Il contributo dello Stato previsto all'articolo 1 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore delle associazioni ed
enti di promozione sociale, escluse le associazioni
combattentistiche e patriottiche, è stabilito in lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle
percentuali fissate dall'articolo 4 della legge 19 novembre
1987, n. 476, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità
indicate nella medesima legge.
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