| 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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