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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30388
DDL2504-0002
Progetto di legge Camera n. 2504 - testo presentato - (DDL12-2504)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2504. TESTIPDL
...C2504.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2504 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il fondo di previdenza per il
  personale di volo è disciplinato dalla legge n. 859 del 1965,
  modificata ed integrata dalla leggi nn. 484 del 1973, 480 del
  1988 e 503 del 1992.  Con la legge 31 ottobre 1988, n. 480, si
  sono stabiliti i fondamenti per il ripianamento del bilancio
  del fondo, ma si è, altresì, determinata una evidente
  ingiustizia nei confronti della categoria dei piloti
  collaudatori.
    I piloti collaudatori effettuano un lavoro altamente
  specializzato e con alta percentuale di rischio.  Questa
  professione richiede infatti un lungo periodo di
  indottrinamento ed addestramento e comporta un logoramento
  psico-fisico superiore alla media e, non può essere continuata
  oltre i sessanta anni.  I piloti collaudatori iniziano
  normalmente il rapporto di impiego con ditte civili e quindi
  possono e devono iscriversi al fondo volo, solo dopo aver
  svolto una lunga e selettiva attività di volo (circa 16-18
  anni) in ambito militare.
    Questo periodo non è sufficiente ad attribuire alcun
  diritto a pensionamento in ambito militare e non è altresì
  valido per la determinazione del diritto alla pensione una
  volta ricongiunto nel fondo di previdenza per il personale di
  volo.
    Questo trattamento è in aperto contrasto con quanto
  stabilito dall'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che
  disciplina, come legge quadro, la ricongiunzione dei periodi
  assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.  La
  giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto alla legge
  n. 29 del 1979 una autorità di indirizzo
 
                               Pag. 2
 
  generale in materia di ricongiunzione dei periodi
  assicurativi (vedasi ad esempio la sentenza n. 062065 del 26
  settembre 1988 della Corte dei conti - Sezione terza
  giurisdizionale).  Nel caso in questione, inoltre, si tratta di
  versamenti previdenziali effettuati per lo stesso tipo di
  attività che, se non fosse stata effettuata in ambito
  militare, avrebbe comportato l'obbligo di iscrizione al fondo
  volo.
    La citata legge n. 480 del 1988 inoltre limita, sia pure
  parzialmente, anche la validità del periodo ricongiunto nella
  determinazione della misura della pensione.
    Infatti l'anzianità contributiva derivante dal periodo
  militare ricongiunto non viene riconosciuta valida agli
  effetti dell'inserimento nelle fasce di anzianità che
  determinano il massimo della pensione stessa.
    I piloti collaudatori, quindi, che sono già penalizzati nel
  massimo pensionabile, sono ulteriormente penalizzati nel
  riscatto del periodo di attività di volo militare.
    La Commissione lavoro del Senato, in occasione della
  discussione sulla legge n. 480 del 1988, aveva già
  riconosciuto tale anomala ed ingiusta condizione e, pur
  evitando di rallentare l' iter  di un provvedimento che
  necessitava di una urgente approvazione, ha raccomandato,
  tramite un ordine del giorno, al Governo di intervenire
  urgentemente per rimediare a tale immotivata disparità di
  trattamento.
    La presente proposta di legge si muove nel senso auspicato
  dall'ordine del giorno
  presentato al Senato e si pone il doveroso obiettivo di
  eliminare una ingiustizia riconosciuta.  Le modifiche proposte
  non intaccano i diritti di alcuna categoria iscritta al fondo
  volo e rendono equa la partecipazione al fondo stesso di tutti
  i piloti, anche di chi vi partecipa in tempi successivi.  La
  legislazione attuale, d'altronde, è già particolarmente
  accorta ed onerosa nelle ricongiunzioni e quindi impedisce
  eventuali situazioni di esborso anomale.  Infatti: il
  versamento richiesto è quattro volte superiore a quanto era
  prima previsto (legge n. 480 del 1988); la ricongiunzione al
  fondo dei periodi previdenziali precedenti può essere
  effettuata solo dopo cinque anni di appartenenza al fondo
  stesso (legge n. 480 del 1988); il calcolo della pensione è
  già effettuato sulla media degli ultimi sei anni di
  contribuzione (salirà gradualmente alla media degli ultimi
  dieci nei prossimi sei anni: legge n. 503 del 1992).
    Gli articoli 1 e 2 regolarizzano quanto sopra esposto.
    Con l'articolo 3 si introduce una modifica tendente a
  rimediare ad una ingiustizia ancora operante.  Nel 1973 si
  stabilì che la concessione della pensione, in caso di decesso
  per causa di servizio di volo, avvenisse, con retroattività
  sin dal 1971, in presenza solo del requisito di iscrizione al
  fondo; tale norma va ulteriormente retrodatata nella sua
  operatività per eliminare l'unica assurda disparità di
  trattamento ancora in essere.
 
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