| Onorevoli Colleghi! -- Il fondo di previdenza per il
personale di volo è disciplinato dalla legge n. 859 del 1965,
modificata ed integrata dalla leggi nn. 484 del 1973, 480 del
1988 e 503 del 1992. Con la legge 31 ottobre 1988, n. 480, si
sono stabiliti i fondamenti per il ripianamento del bilancio
del fondo, ma si è, altresì, determinata una evidente
ingiustizia nei confronti della categoria dei piloti
collaudatori.
I piloti collaudatori effettuano un lavoro altamente
specializzato e con alta percentuale di rischio. Questa
professione richiede infatti un lungo periodo di
indottrinamento ed addestramento e comporta un logoramento
psico-fisico superiore alla media e, non può essere continuata
oltre i sessanta anni. I piloti collaudatori iniziano
normalmente il rapporto di impiego con ditte civili e quindi
possono e devono iscriversi al fondo volo, solo dopo aver
svolto una lunga e selettiva attività di volo (circa 16-18
anni) in ambito militare.
Questo periodo non è sufficiente ad attribuire alcun
diritto a pensionamento in ambito militare e non è altresì
valido per la determinazione del diritto alla pensione una
volta ricongiunto nel fondo di previdenza per il personale di
volo.
Questo trattamento è in aperto contrasto con quanto
stabilito dall'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, che
disciplina, come legge quadro, la ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. La
giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto alla legge
n. 29 del 1979 una autorità di indirizzo
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generale in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi (vedasi ad esempio la sentenza n. 062065 del 26
settembre 1988 della Corte dei conti - Sezione terza
giurisdizionale). Nel caso in questione, inoltre, si tratta di
versamenti previdenziali effettuati per lo stesso tipo di
attività che, se non fosse stata effettuata in ambito
militare, avrebbe comportato l'obbligo di iscrizione al fondo
volo.
La citata legge n. 480 del 1988 inoltre limita, sia pure
parzialmente, anche la validità del periodo ricongiunto nella
determinazione della misura della pensione.
Infatti l'anzianità contributiva derivante dal periodo
militare ricongiunto non viene riconosciuta valida agli
effetti dell'inserimento nelle fasce di anzianità che
determinano il massimo della pensione stessa.
I piloti collaudatori, quindi, che sono già penalizzati nel
massimo pensionabile, sono ulteriormente penalizzati nel
riscatto del periodo di attività di volo militare.
La Commissione lavoro del Senato, in occasione della
discussione sulla legge n. 480 del 1988, aveva già
riconosciuto tale anomala ed ingiusta condizione e, pur
evitando di rallentare l' iter di un provvedimento che
necessitava di una urgente approvazione, ha raccomandato,
tramite un ordine del giorno, al Governo di intervenire
urgentemente per rimediare a tale immotivata disparità di
trattamento.
La presente proposta di legge si muove nel senso auspicato
dall'ordine del giorno
presentato al Senato e si pone il doveroso obiettivo di
eliminare una ingiustizia riconosciuta. Le modifiche proposte
non intaccano i diritti di alcuna categoria iscritta al fondo
volo e rendono equa la partecipazione al fondo stesso di tutti
i piloti, anche di chi vi partecipa in tempi successivi. La
legislazione attuale, d'altronde, è già particolarmente
accorta ed onerosa nelle ricongiunzioni e quindi impedisce
eventuali situazioni di esborso anomale. Infatti: il
versamento richiesto è quattro volte superiore a quanto era
prima previsto (legge n. 480 del 1988); la ricongiunzione al
fondo dei periodi previdenziali precedenti può essere
effettuata solo dopo cinque anni di appartenenza al fondo
stesso (legge n. 480 del 1988); il calcolo della pensione è
già effettuato sulla media degli ultimi sei anni di
contribuzione (salirà gradualmente alla media degli ultimi
dieci nei prossimi sei anni: legge n. 503 del 1992).
Gli articoli 1 e 2 regolarizzano quanto sopra esposto.
Con l'articolo 3 si introduce una modifica tendente a
rimediare ad una ingiustizia ancora operante. Nel 1973 si
stabilì che la concessione della pensione, in caso di decesso
per causa di servizio di volo, avvenisse, con retroattività
sin dal 1971, in presenza solo del requisito di iscrizione al
fondo; tale norma va ulteriormente retrodatata nella sua
operatività per eliminare l'unica assurda disparità di
trattamento ancora in essere.
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