Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30389
DDL2504-0003
Progetto di legge Camera n. 2504 - testo presentato - (DDL12-2504)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2504. TESTIPDL
...C2504.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2504 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e
  successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    "Art. 24. -  (Retribuzione pensionabile).  -
  1.  La retribuzione sulla quale si determina la misura
  della pensione è costituita dalla media annuale degli
  emolumenti percepiti negli ultimi cinque anni di servizio,
  assoggettati a contribuzione.  Dal 1^ gennaio 1993 gli anni di
  servizio da prendere in considerazione salgono a dieci in
  ragione di sei mesi per ogni anno solare.
      2.  I periodi di servizio senza retribuzione e con
  retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono
  considerati neutri e, ai fini della determinazione del periodo
  di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente
  precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
      3.  Qualora gli anni di servizio per la determinazione
  della retribuzione annua pensionabile risultino inferiori a
  quanto previsto al comma 1, anche sulla base di quanto
  disposto al comma 2, la retribuzione pensionabile è data dalla
  media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo
  di servizio.
      4.  La retribuzione, determinata per ciascun anno
  solare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è rivalutata in misura
  corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo
  della vita, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui la
  retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
  della pensione.
      5.  La misura della pensione non può superare il
  limite massimo di retribuzione pensionabile secondo quanto
  previsto ai commi da 6 a 9.
      6.  In ogni anno solare per ciascuna qualifica
  contrattuale degli iscritti al fondo, sono calcolati tre
  limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondente
  alla
 
                               Pag. 4
 
  media delle retribuzioni soggette a contributo percepite
  nell'anno solare immediatamente precedente a quello
  considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda di
  navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi
  rispettivamente un'anzianità aziendale:
      a)  non inferiore a quindici anni e non superiore a
  venti anni per il primo limite;
      b)  superiore a venti anni e non superiore a
  venticinque anni per il secondo limite;
      c)  superiore a venticinque anni per il terzo
  limite.
      7.  Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione
  pensionabile relativo a un determinato anno risulti inferiore
  al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno
  considerato resta confermato il limite dell'anno
  precedente.
      8.  Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da
  applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento
  ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della
  pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza
  dell'iscritto al fondo e al numero degli anni utili per la
  determinazione della misura della pensione secondo i seguenti
  criteri di corrispondenza:
      a)  il primo limite per un numero di anni utili non
  superiore a venti;
      b)  il secondo limite per un numero di anni utili
  superiori a venti e non superiore a venticinque;
      c)  il terzo limite per un numero di anni utili
  superiore a venticinque.
      9.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
  cui ai commi 6 e 8, la individuazione delle qualifiche di
  riferimento per i profili professionali non previsti nei
  contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea
  maggiormente rappresentativa, è effettuata secondo tabelle di
  equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, sentito il comitato di
  vigilanza del fondo".
 
DATA=950510 FASCID=DDL12-2504 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2504 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=250400 00 FASCIDC=12DDL2504 SORTNAV=0250400 000 00000 ZZDDLC2504 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati