| 1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Retribuzione pensionabile). -
1. La retribuzione sulla quale si determina la misura
della pensione è costituita dalla media annuale degli
emolumenti percepiti negli ultimi cinque anni di servizio,
assoggettati a contribuzione. Dal 1^ gennaio 1993 gli anni di
servizio da prendere in considerazione salgono a dieci in
ragione di sei mesi per ogni anno solare.
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con
retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono
considerati neutri e, ai fini della determinazione del periodo
di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente
precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione
della retribuzione annua pensionabile risultino inferiori a
quanto previsto al comma 1, anche sulla base di quanto
disposto al comma 2, la retribuzione pensionabile è data dalla
media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo
di servizio.
4. La retribuzione, determinata per ciascun anno
solare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è rivalutata in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo
della vita, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
della pensione.
5. La misura della pensione non può superare il
limite massimo di retribuzione pensionabile secondo quanto
previsto ai commi da 6 a 9.
6. In ogni anno solare per ciascuna qualifica
contrattuale degli iscritti al fondo, sono calcolati tre
limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondente
alla
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media delle retribuzioni soggette a contributo percepite
nell'anno solare immediatamente precedente a quello
considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda di
navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi
rispettivamente un'anzianità aziendale:
a) non inferiore a quindici anni e non superiore a
venti anni per il primo limite;
b) superiore a venti anni e non superiore a
venticinque anni per il secondo limite;
c) superiore a venticinque anni per il terzo
limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione
pensionabile relativo a un determinato anno risulti inferiore
al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno
considerato resta confermato il limite dell'anno
precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da
applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento
ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della
pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza
dell'iscritto al fondo e al numero degli anni utili per la
determinazione della misura della pensione secondo i seguenti
criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non
superiore a venti;
b) il secondo limite per un numero di anni utili
superiori a venti e non superiore a venticinque;
c) il terzo limite per un numero di anni utili
superiore a venticinque.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 6 e 8, la individuazione delle qualifiche di
riferimento per i profili professionali non previsti nei
contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea
maggiormente rappresentativa, è effettuata secondo tabelle di
equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentito il comitato di
vigilanza del fondo".
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