| 1. L'articolo 12 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Riconoscimento e riscatti di
periodi utili a pensione). - 1. Il riconoscimento di
cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il
riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono
subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il
limite di due anni, a pena di decadenza, dallo scadere del
quinquennio di iscrizione al fondo e al versamento di un
contributo pari all'80 per cento della riserva matematica
calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. L'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della
legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, secondo comma,
della medesima legge sono abrogati.
3. I periodi di servizio militare, di cui
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, sono validi ai
fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione
effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo
22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive
modificazioni. Tali periodi sono utilmente computabili ai fini
del diritto e della misura della pensione così come previsto
dal citato articolo 22 della legge n. 859 del 1965, e
successive modificazioni, con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è presentata la relativa
domanda, purché il contributo avvenga, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del capitale
di riscatto.
4. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente
legge possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità
previste dall'articolo 2- novies del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo
di ventiquattro mesi, i periodi comportanti attività di volo
connessi con la partecipazione ed il perfezionamento dei
titoli e
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delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle
categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a
rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa".
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