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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30390
DDL2504-0004
Progetto di legge Camera n. 2504 - testo presentato - (DDL12-2504)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2504. TESTIPDL
...C2504.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2504 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 12 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 12. -  (Riconoscimento e riscatti di
  periodi utili a pensione).  -  1.  Il riconoscimento di
  cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il
  riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono
  subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il
  limite di due anni, a pena di decadenza, dallo scadere del
  quinquennio di iscrizione al fondo e al versamento di un
  contributo pari all'80 per cento della riserva matematica
  calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo
  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
      2.  L'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto della
  legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, secondo comma,
  della medesima legge sono abrogati.
      3.  I periodi di servizio militare, di cui
  all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, come
  modificato dal comma 2 del presente articolo, sono validi ai
  fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione
  effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo
  22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive
  modificazioni.  Tali periodi sono utilmente computabili ai fini
  del diritto e della misura della pensione così come previsto
  dal citato articolo 22 della legge n. 859 del 1965, e
  successive modificazioni, con effetto dal primo giorno del
  mese successivo a quello in cui è presentata la relativa
  domanda, purché il contributo avvenga, a pena di decadenza,
  entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte
  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del capitale
  di riscatto.
      4.  I soggetti di cui all'articolo 1 della presente
  legge possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità
  previste dall'articolo 2- novies  del decreto-legge 2
  marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge
  16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo
  di ventiquattro mesi, i periodi comportanti attività di volo
  connessi con la partecipazione ed il perfezionamento dei
  titoli e
 
                               Pag. 6
 
  delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle
  categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a
  rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa".
 
DATA=950510 FASCID=DDL12-2504 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2504 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=250400 00 FASCIDC=12DDL2504 SORTNAV=0250400 000 00000 ZZDDLC2504 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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