| 1. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 22
della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Ove l'invalidità sia
dovuta a causa di servizio per evento verificatosi
posteriormente al 31 dicembre 1967, il diritto alla pensione
si consegue con il solo requisito dell'iscrizione, anche se
nel frattempo sia stata ottenuta la pensione di reversibilità
privilegiata nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
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