| Onorevoli Colleghi! -- L'uscita della lira dal sistema
monetario europeo (SME), nel settembre 1992, ha determinato
una fluttuazione monetaria, fino ad allora contenuta, facendo
modificare sostanzialmente
tutti i tassi di cambio, anche delle monete forti non
aderenti allo SME.
Questo fenomeno ha determinato, dal settembre 1992, una
svalutazione della lira mediamente del 50 per cento.
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Tale situazione non solo ha, di fatto, annullato
l'originario differenziale positivo dei tassi di interesse, ma
ha generato pesantissime perdite in conto capitale, di gran
lunga superiori al conseguente aumento dei tassi di interesse
che pure ha colpito i mutuatari in lire.
Si rende, quindi, necessario un intervento legislativo che,
operando sia in ambito fiscale sia in ambito creditizio, possa
porre dei correttivi all'eccessiva sopravvenuta onerosità dei
mutui suddetti.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede la
possibilità di dedurre dal reddito IRPEF, nel triennio
1995-1997, interessi passivi e maggiori oneri di cambio nella
misura del 30 per cento e con il tetto massimo di 20 milioni
di lire, purché derivanti da mutui in valuta per l'acquisto
della prima casa. Prevede, altresì, l'esclusione dalla
formazione del reddito IRPEF dell'imponibile relativo
all'immobile oggetto del mutuo.
Con l'articolo 2, in deroga alle previsioni dell'articolo
2120 del codice civile, si prevede la possibilità di
concedere, da
parte dei datori di lavoro, anticipazioni sul trattamento di
fine rapporto ai propri dipendenti, fino all'ammontare massimo
del 50 per cento delle rate di mutuo relative a contratti in
valuta estera.
Con l'articolo 3 è prevista la possibilità di convertire i
mutui contratti in valuta estera da persone fisiche e da
piccole e medie imprese, in mutui in lire, godendo di
eventuali riduzioni in conto capitale pari al 25 per cento
della differenza tra il valore del capitale residuo, calcolato
al cambio del 30 settembre 1992, rispetto al valore di cambio
alla data di conversione. Tali contributi si prevede vengano
imputati alle banche che, in aggiunta alla normale
deducibilità, avrebbero diritto alla detrazione
dall'imponibile IRPEG di un credito di imposta di pari
importo.
Con l'articolo 4, infine, si provvede alla copertura
finanziaria mediante il parziale utilizzo del fondo GESCAL di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Considerata la rilevanza sociale del provvedimento, se ne
raccomanda la rapida approvazione.
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