| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13- bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, gli interessi
passivi di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso
articolo 13- bis, nonché i maggiori oneri di cambio e gli
oneri connessi alla eventuale conversione in lire attuata ai
sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono deducibili
nella misura del 30 per cento e nell'ammontare massimo di lire
20 milioni se pagati in dipendenza di mutui, contratti per
l'acquisto della prima casa, in ECU od in altre monete estere
apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992.
2. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al
comma 1 sono abilitati ad escludere dalla formazione del
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), il reddito della prima casa per la
quale è stato contratto il mutuo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996
e 1997.
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