| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2120 del
codice civile, i prestatori di lavoro che negli anni 1995,
1996 e 1997 devono pagare rate di mutui in ECU od in altre
monete estere, apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30
settembre 1992, contratti per l'acquisto della prima casa,
possono chiedere ai propri datori di lavoro delle
anticipazioni sul trattamento di fine
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rapporto per un ammontare pari al 50 per cento delle rate di
mutuo di volta in volta in scadenza e nei limiti delle quote
maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 devono essere erogate
entro il mese successivo a quello di presentazione della
relativa richiesta, che deve essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
si evinca la sussitenza delle condizioni previste al medesimo
comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, nei cui
confronti non esiste l'obbligo da parte dei datori di lavoro
di erogare un trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile, ma vige l'obbligo di
corrispondere un'altra indennità, sostitutiva od
equipollente.
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