| 1. I mutui contratti nell'ambito di attività svolte da
piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa
dell'Unione europea, e quelli immobiliari contratti da persone
fisiche, se prevedono il pagamento in ECU od in altre valute
estere apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre
1992, possono essere rinnovati convertendo il lire il capitale
residuo e prorogando la durata nei limiti massimi normalmente
consentiti dalle vigenti disposizioni, ferme restando le
eventuali garanzie reali già prestate.
2. Gli istituti bancari autorizzati ad erogare i mutui di
cui al comma 1, possono imputare a proprio carico il 25 per
cento dei maggiori costi scaturenti dalla differenza tra il
valore del capitale residuo calcolata al cambio del 30
settembre 1992 e quella calcolata al cambio della data di
conversione; in tale caso, essi godono, in aggiunta alla
normale deducibilità di detti costi, del diritto di dedurre
dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) un ulteriore importo pari ai costi
stessi.
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