| (Fruizione del servizio).
1. Le modalità di fruizione dei servizi di cui all'articolo
2 sono concordate fra le parti sociali sulla base delle
caratteristiche del soggetto obbligato e delle attività che
esso svolge.
2. Per le mense interaziendali, la sede per la definizione
delle intese fra le parti sociali di cui al comma 1 è
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
3. In caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni o
riconversioni aziendali, di crisi aziendali ovvero di
andamenti del ciclo produttivo che determinano ricadute sui
lavoratori addetti al servizio di ristorazione,
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gli interventi di integrazione salariale previsti
dalla legge che si applicano per i lavoratori dell'azienda
presso la quale viene svolto il servizio mensa, previo accordo
fra le parti interessate, sono estesi ai lavoratori addetti a
tale servizio.
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