| (Autonomia normativa).
1. Lo statuto dell'INB fissa gli obiettivi ed i settori di
ricerca nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 2, i
criteri per l'afferenza del personale scientifico da cooptare
dalla comunità scientifica nazionale e per la collaborazione
del personale scientifico
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proveniente dalla realtà internazionale, e per l'istituzione
delle sezioni di cui all'articolo 4 nonché la composizione e
le funzioni degli organi di cui all'articolo 5 e le necessarie
norme organizzative.
2. Con appositi regolamenti sono adottate le norme per il
funzionamento amministrativo e contabile dell'IBN, nonché le
norme relative alla gestione del personale e ai criteri di
organizzazione interna.
3. In sede di prima applicazione della presente legge lo
statuto è adottato dall'organo di cui all'articolo 8.
Successive variazioni sono adottate con delibera del consiglio
direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dal
consiglio direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), adottati con provvedimento del presidente dell'INB e
pubblicati con le modalità previste nello statuto.
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