| (Organi).
1. Sono organi dell'INB:
a) il presidente, nominato tra i professori
ordinari di ruolo di biofisica dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, su indicazione
dell'organo direttivo previsto dallo statuto;
b) il consiglio direttivo, composto dal presidente
dell'INB, dal direttore del Laboratorio nazionale, dai
direttori delle
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sezioni, da un rappresentante del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e da sei
rappresentanti eletti dal personale ricercatore dell'INB;
c) la giunta esecutiva, composta dal presidente
dell'INB, e da sei membri eletti nel suo seno dall'organo
direttivo tra professori universitari ed esperti di biofisica
e di discipline a contenuto prevalentemente biofisico, dei
quali uno con funzione di vicepresidente;
d) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del
tesoro, con funzioni di presidente, e due in rappresentanza
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. I componenti degli organi di cui al comma 1, durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più di
un mandato.
3. I compiti degli organi dell'INB e le modalità di
elezione dei rispettivi componenti sono fissati dallo statuto;
le modalità di funzionamento degli stessi sono determinate dal
regolamento.
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