| (Organico).
1. La dotazione organica di personale dell'INB è fissata
nella tabella A allegata alla presente legge. Tali posti sono
coperti nell'arco di un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'INB può, inoltre, avvalersi di personale a contratto
nell'ambito degli stanziamenti previsti nel proprio bilancio e
degli specifici finanziamenti per attività di ricerca da parte
di enti e privati. Al contratto si applicano gli articoli 2222
e seguenti del codice civile.
3. L'organico dell'INB può essere, altresì, integrato con
personale di ricerca, a trasferimento o per comando, previo
nulla osta degli enti di appartenenza di tale personale.
| |