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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30413
DDL2508-0002
Progetto di legge Camera n. 2508 - testo presentato - (DDL12-2508)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2508. TESTIPDL
...C2508.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2508 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'istituto giuridico della
  società a responsabilità limitata con un unico socio è stato
  introdotto nel nostro ordinamento attraverso il recepimento
  della direttiva 89/667/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre
  1989, con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, che ha
  disposto anche modifiche al codice civile.  L'inserimento nel
  nostro ordinamento dell'istituto giuridico della società a
  responsabilità limitata con un unico socio fa venir meno il
  modello costituzionale e giuridico di riferimento sancito dal
  codice civile: il requisito della presenza di più soggetti.
  L'introduzione di questa novità determina una serie di
  conseguenze nei diversi campi del diritto, soprattutto per
  quanto riguarda gli aspetti commerciali e fallimentari.
    Per esempio l'unico socio non è più illimitatamente
  responsabile qualora la società unipersonale risulti
  insolvente.  In questa maniera si apre per l'imprenditoria
  artigiana un quadro di riferimento senz'altro più dinamico: la
  limitazione della responsabilità ai debiti contratti nello
  svolgimento dell'attività imprenditoriale permette maggiore
  autonomia all'impresa artigiana.  Per ottenere compiutamente
  questo risultato è necessario pertanto intervenire a modifica
  della legge quadro sull'artigianato, la legge n. 443 del 1985,
  modificando l'articolo relativo alla definizione di impresa
  artigiana e riconoscendo pertanto alle società a
  responsabilità limitata con un unico socio la qualifica di
  impresa artigiana.  La proposta affronta ulteriori aspetti in
  merito
 
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  alle implicazioni di tale innovazione legislativa con la
  legge fallimentare e con gli adempimenti burocratici previsti
  dal decreto legislativo n. 88 del 1993 istitutivo della
  società a responsabilità limitata unipersonale.
    Viene pertanto modificato l'articolo 1 del regio decreto 16
  marzo 1942, n. 267 (cosiddetta "legge fallimentare"),
  semplificando la normativa per permettere all'impresa
  artigiana sotto forma di società a responsabilità limitata
  unipersonale di coordinarsi con le disposizioni sul
  fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione
  controllata.  Inoltre attraverso l'articolo 3 della
  presente proposta di legge vengono semplificati gli
  adempimenti burocratici, escludendo per la società a
  responsabilità limitata unipersonale l'obbligo della tenuta
  del libro dei verbali dell'assemblea, di un libro delle
  adunanze del consiglio di amministrazione e di un libro soci.
  La semplificazione degli adempimenti è, infine, affiancata ad
  una norma per definire l'impossibilità giuridica per il socio
  unico di effettuare prestiti o di contrarre debiti nei
  confronti della società.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2508 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2508 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=250800 00 FASCIDC=12DDL2508 SORTNAV=0250800 000 00000 ZZDDLC2508 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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