| Onorevoli Colleghi! -- L'istituto giuridico della
società a responsabilità limitata con un unico socio è stato
introdotto nel nostro ordinamento attraverso il recepimento
della direttiva 89/667/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre
1989, con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, che ha
disposto anche modifiche al codice civile. L'inserimento nel
nostro ordinamento dell'istituto giuridico della società a
responsabilità limitata con un unico socio fa venir meno il
modello costituzionale e giuridico di riferimento sancito dal
codice civile: il requisito della presenza di più soggetti.
L'introduzione di questa novità determina una serie di
conseguenze nei diversi campi del diritto, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti commerciali e fallimentari.
Per esempio l'unico socio non è più illimitatamente
responsabile qualora la società unipersonale risulti
insolvente. In questa maniera si apre per l'imprenditoria
artigiana un quadro di riferimento senz'altro più dinamico: la
limitazione della responsabilità ai debiti contratti nello
svolgimento dell'attività imprenditoriale permette maggiore
autonomia all'impresa artigiana. Per ottenere compiutamente
questo risultato è necessario pertanto intervenire a modifica
della legge quadro sull'artigianato, la legge n. 443 del 1985,
modificando l'articolo relativo alla definizione di impresa
artigiana e riconoscendo pertanto alle società a
responsabilità limitata con un unico socio la qualifica di
impresa artigiana. La proposta affronta ulteriori aspetti in
merito
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alle implicazioni di tale innovazione legislativa con la
legge fallimentare e con gli adempimenti burocratici previsti
dal decreto legislativo n. 88 del 1993 istitutivo della
società a responsabilità limitata unipersonale.
Viene pertanto modificato l'articolo 1 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (cosiddetta "legge fallimentare"),
semplificando la normativa per permettere all'impresa
artigiana sotto forma di società a responsabilità limitata
unipersonale di coordinarsi con le disposizioni sul
fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione
controllata. Inoltre attraverso l'articolo 3 della
presente proposta di legge vengono semplificati gli
adempimenti burocratici, escludendo per la società a
responsabilità limitata unipersonale l'obbligo della tenuta
del libro dei verbali dell'assemblea, di un libro delle
adunanze del consiglio di amministrazione e di un libro soci.
La semplificazione degli adempimenti è, infine, affiancata ad
una norma per definire l'impossibilità giuridica per il socio
unico di effettuare prestiti o di contrarre debiti nei
confronti della società.
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