| (Società a responsabilità limitata
con un unico socio).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443, è inserito il seguente:
"E', inoltre, artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui
al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società
a responsabilità limitata con un unico socio, sempreché
l'unico socio sia in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 2".
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