| (Modifiche al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267).
1. Il primo comma dell'articolo 1 delle disposizioni
approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul
concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli
imprenditori che esercitano un'attività economica. Sono
esclusi gli enti pubblici non economici, i coltivatori diretti
del fondo, gli artigiani e le imprese artigiane regolarmente
iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443. Gli imprenditori, sia persone fisiche sia
persone giuridiche, sono soggetti alle disposizioni del
presente decreto unicamente se la media del fatturato prodotto
risulti superiore a lire 500 milioni".
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