| Onorevoli Colleghi! -- L'attività degli
odontotecnici, ancora regolata dal regolamento emanato con
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ha subìto, nel corso
degli anni, una grave serie di limitazioni e penalizzazioni
che poco hanno a che fare con le realtà dei fatti e gli
interessi dei pazienti.
In altri termini, la legislazione vigente, impedendo - fra
l'altro contro il parere a suo tempo espresso dal Consiglio
superiore della sanità - qualsiasi rapporto di vera
collaborazione fra l'abilitato e l'odontotecnico, non consente
a quest'ultimo di poter eseguire al meglio delle proprie
capacità professionali i manufatti protesici ed ortodontici.
Questa limitazione esiste, poi, di fatto solo sulla carta
perché la maggioranza degli abilitati all'odontoiatria
richiede, giornalmente, ai propri odontotecnici
specifiche consulenze protesiche che esulano totalmente
da quanto previsto dalla vigente legge. E', inoltre, palese
che se l'odontotecnico non può avere nessun tipo di contatto
con il paziente protesico anche alla presenza del medico
chirurgo od odontoiatra, vi è l'impossibilità materiale di
poter eseguire al meglio le specifiche richieste protesiche
che il medico commissiona al tecnico. Questa situazione relega
ad una mera attività artigianale esecutiva tutta la categoria
degli odontotecnici - che, si ricorda, rientra fra le attività
paramediche soggette a controllo e vigilanza secondo il testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n.
1265 del 1934 - e ne danneggia fortemente la dignità
professionale ed i legittimi interessi economici.
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Molte figure ausiliarie in ambito sanitario, inoltre, hanno
un diretto accesso ai pazienti e possono, in alcuni casi,
eseguire semplici manovre sul paziente medesimo. Talché appare
del tutto illogico il ferreo diaframma che il regio decreto n.
1334 del 1928 ha eretto tra odontotecnici e pazienti;
diaframma che oggi non consente neanche a chi ha realizzato
una protesi dentaria di verificare, alla presenza e per
richiesta dell'abilitato all'odontoiatria, come nella bocca
del paziente tale protesi si adatti alle sue necessità, né di
collaborare con l'odontoiatra nel definire i miglioramenti
possibili e necessari.
Altro aspetto che ha penalizzato fortemente l'attività
degli odontotecnici, è quello del sostanziale divieto di
progettazione tecnica degli apparecchi ortodontici e delle
protesi dentarie, nonché il mancato riconoscimento del loro
ruolo e della loro dignità professionale. Questa situazione,
unita alla discriminante di legge che rende "programmato e
limitato" il numero degli abilitati all'odontoiatria e
"libero" il numero dei diplomati odontotecnici (che, si tiene
a precisare, possono avere come unico cliente solo l'abilitato
alla professione odontoiatrica), ha avuto dei precisi
risultati economici nel senso che, pur svolgendo un'attività
essenziale di supporto e di collaborazione tecnica con gli
odontoiatri, gli odontotecnici sono relegati dalla legge ad
una condizione di debolezza contrattuale nei confronti degli
studi odontoiatrici.
Nell'attuale fase di giusta e doverosa ridefinizione dei
ruoli nel campo dell'odontoiatria, con l'istituzione del corso
di laurea in odontoiatria, in linea con gli orientamenti della
Unione europea, e con la contemporanea limitazione delle
possibilità di ingresso nel settore di medici privi della
specializzazione in odontoiatria, si impone una precisa
definizione del ruolo degli odontotecnici.
In concreto, deve essere chiaro e definito il campo di
azione degli operatori del settore, non solo per combattere il
deprecabile fenomeno dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria
e dell'odontotecnica, ma anche per evitare che siano
assurdamente perseguibili odontotecnici che alla presenza di
odontoiatri controllino direttamente anche nella bocca del
paziente la funzionalità delle protesi o degli apparecchi
ortodontici, intervenendo sul materiale protesico ed
ortodontico su specifica richiesta e con la responsabilità
dell'odontoiatra.
La presente proposta di legge persegue, dunque, il preciso
scopo di mettere ordine con equità nel settore, eliminando le
illogiche ed irrazionali penalizzazioni di cui sono stati
vittime per sessanta anni gli odontotecnici e dando una
dignità professionale adeguata alla categoria. Il tutto
tenendo conto dell'interesse preminente dei pazienti, che
devono poter essere curati nel modo più adeguato ed a costi
ragionevoli.
L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce
l'albo professionale degli odontotecnici al fine di
valorizzare nella giusta misura questa attività, da un lato, e
di garantire ai pazienti prestazioni di adeguata e costante
qualità ed affidabilità, dall'altro. Possono iscriversi
all'albo i diplomati in odontotecnica che conducano da almeno
tre anni un'impresa odontotecnica o che siano dipendenti di
una tale impresa da almeno cinque anni.
L'articolo demanda ad un decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, la
disciplina dell'albo professionale, da effettuarsi entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
proposta; vengono anche date delle direttive sull'ordinamento
dell'albo, che devono prevedere uno specifico esame di
ammissione, gli organi, le modalità elettive dei medesimi,
l'articolazione territoriale dell'albo, i poteri di formazione
e tenuta dell'albo medesimo, il potere disciplinare sugli
iscritti e le modalità di determinazione delle tariffe di
riferimento.
Si tratta, con tutta evidenza, degli elementi costitutivi
minimi dell'albo professionale che saranno definiti dal
Ministro di grazia e giustizia in analogia con quanto già
previsto dalla legislazione vigente per gli altri albi
professionali.
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L'articolo 2 determina il profilo professionale degli
odontotecnici ed è, quindi, la norma cardine della presente
iniziativa legislativa, in quanto definisce esattamente cosa
può fare, in via esclusiva, l'odontotecnico e, quindi, qual'è
il suo esatto campo d'azione.
Competono al professionista odontotecnico:
a) la progettazione tecnica in via esclusiva delle
protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici su
prescrizione, naturalmente, del medico odontoiatra o
dell'odontoiatra;
b) la realizzazione delle medesime protesi ed
apparecchi ortodontici all'interno dell'impresa
odontotecnica;
c) l'esecuzione, ove richiesto dal medico
odontoiatra o dall'odontoiatra ed in sua presenza, nonché
sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere
tecnico a diretto contatto con il paziente, al fine di
migliorare il manufatto protesico e con l'esclusione tassativa
di qualsiasi intervento cruento;
d) le consulenze professionali e le prestazioni nei
confronti delle imprese odontotecniche o dei medici
odontoiatri o degli odontoiatri, e la didattica nei confronti
degli odontotecnici.
Tale disposizione intende definire chiaramente i confini
dell'attività dell'odontotecnico, consentendogli, sotto la
responsabilità ed in presenza del medico odontoiatra, di
eseguire interventi correttivi del manufatto protesico a
diretto contatto con il paziente. Si elimina, così, quella
distorsione dell'ordinamento ora vigente in virtù della quale,
mentre è consentito agli esercenti arti sanitarie (quali ad
esempio gli infermieri) il contatto diretto con il paziente,
seppure entro determinati limiti, ciò è escluso per gli
odontotecnici, impedendo loro di verificare direttamente la
rispondenza delle protesi o degli apparecchi
da essi realizzati. Il fatto di rendere obbligatoria la
presenza e la responsabilità del medico odontoiatra e quello
di escludere qualunque intervento cruento appare una
sufficiente garanzia nei confronti dei pazienti.
L'articolo 3 definisce le modalità di esplicazione
dell'attività odontotecnica che può essere esercitata da
professionisti odontotecnici, singoli od associati, o da
imprese odontotecniche di cui deve essere responsabile un
professionista odontotecnico. Si stabilisce, inoltre, che le
imprese odontotecniche realizzano in via esclusiva protesi
dentarie ed apparecchi ortodontici.
L'articolo 4 introduce l'obbligo della certificazione di
qualità per le imprese odontotecniche, al fine di garantire
adeguatamente il paziente. La garanzia, ovviamente, si intende
riferita al rispetto della prescrizione del medico
odontoiatra, all'utilizzo dei materiali idonei ed alla
corretta realizzazione dei manufatti; ovviamente la garanzia
non può riguardare le modalità con cui la protesi o
l'apparecchio sono definitivamente applicati nella bocca del
paziente.
L'articolo 5 disciplina l'attività del personale addetto
all'impresa odontotecnica, nel senso che riserva ai soli
professionisti odontotecnici la progettazione tecnica delle
protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici secondo le
prescrizioni dei medici odontoiatri, mentre i dipendenti
diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi o gli
apparecchi ortodontici sotto la direzione di professionisti
odontotecnici. Il resto del personale non diplomato in
odontotecnica può svolgere esclusivamente compiti preparatori
ed ausiliari.
L'articolo 6 modifica in conseguenza degli articoli
precedenti quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento
emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, in modo da
inserire nell'ordinamento la nuova definizione e delimitazione
dell'attività degli odontotecnici.
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