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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30419
DDL2509-0002
Progetto di legge Camera n. 2509 - testo presentato - (DDL12-2509)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2509. TESTIPDL
...C2509.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2509 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'attività degli
  odontotecnici, ancora regolata dal regolamento emanato con
  regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ha subìto, nel corso
  degli anni, una grave serie di limitazioni e penalizzazioni
  che poco hanno a che fare con le realtà dei fatti e gli
  interessi dei pazienti.
    In altri termini, la legislazione vigente, impedendo - fra
  l'altro contro il parere a suo tempo espresso dal Consiglio
  superiore della sanità - qualsiasi rapporto di vera
  collaborazione fra l'abilitato e l'odontotecnico, non consente
  a quest'ultimo di poter eseguire al meglio delle proprie
  capacità professionali i manufatti protesici ed ortodontici.
  Questa limitazione esiste, poi, di fatto solo sulla carta
  perché la maggioranza degli abilitati all'odontoiatria
  richiede, giornalmente, ai propri odontotecnici
  specifiche consulenze protesiche che esulano totalmente
  da quanto previsto dalla vigente legge.  E', inoltre, palese
  che se l'odontotecnico non può avere nessun tipo di contatto
  con il paziente protesico anche alla presenza del medico
  chirurgo od odontoiatra, vi è l'impossibilità materiale di
  poter eseguire al meglio le specifiche richieste protesiche
  che il medico commissiona al tecnico.  Questa situazione relega
  ad una mera attività artigianale esecutiva tutta la categoria
  degli odontotecnici - che, si ricorda, rientra fra le attività
  paramediche soggette a controllo e vigilanza secondo il testo
  unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n.
  1265 del 1934 - e ne danneggia fortemente la dignità
  professionale ed i legittimi interessi economici.
 
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    Molte figure ausiliarie in ambito sanitario, inoltre, hanno
  un diretto accesso ai pazienti e possono, in alcuni casi,
  eseguire semplici manovre sul paziente medesimo.  Talché appare
  del tutto illogico il ferreo diaframma che il regio decreto n.
  1334 del 1928 ha eretto tra odontotecnici e pazienti;
  diaframma che oggi non consente neanche a chi ha realizzato
  una protesi dentaria di verificare, alla presenza e per
  richiesta dell'abilitato all'odontoiatria, come nella bocca
  del paziente tale protesi si adatti alle sue necessità, né di
  collaborare con l'odontoiatra nel definire i miglioramenti
  possibili e necessari.
    Altro aspetto che ha penalizzato fortemente l'attività
  degli odontotecnici, è quello del sostanziale divieto di
  progettazione tecnica degli apparecchi ortodontici e delle
  protesi dentarie, nonché il mancato riconoscimento del loro
  ruolo e della loro dignità professionale.  Questa situazione,
  unita alla discriminante di legge che rende "programmato e
  limitato" il numero degli abilitati all'odontoiatria e
  "libero" il numero dei diplomati odontotecnici (che, si tiene
  a precisare, possono avere come unico cliente solo l'abilitato
  alla professione odontoiatrica), ha avuto dei precisi
  risultati economici nel senso che, pur svolgendo un'attività
  essenziale di supporto e di collaborazione tecnica con gli
  odontoiatri, gli odontotecnici sono relegati dalla legge ad
  una condizione di debolezza contrattuale nei confronti degli
  studi odontoiatrici.
    Nell'attuale fase di giusta e doverosa ridefinizione dei
  ruoli nel campo dell'odontoiatria, con l'istituzione del corso
  di laurea in odontoiatria, in linea con gli orientamenti della
  Unione europea, e con la contemporanea limitazione delle
  possibilità di ingresso nel settore di medici privi della
  specializzazione in odontoiatria, si impone una precisa
  definizione del ruolo degli odontotecnici.
    In concreto, deve essere chiaro e definito il campo di
  azione degli operatori del settore, non solo per combattere il
  deprecabile fenomeno dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria
  e dell'odontotecnica, ma anche per evitare che siano
  assurdamente perseguibili odontotecnici che alla presenza di
  odontoiatri controllino direttamente anche nella bocca del
  paziente la funzionalità delle protesi o degli apparecchi
  ortodontici, intervenendo sul materiale protesico ed
  ortodontico su specifica richiesta e con la responsabilità
  dell'odontoiatra.
    La presente proposta di legge persegue, dunque, il preciso
  scopo di mettere ordine con equità nel settore, eliminando le
  illogiche ed irrazionali penalizzazioni di cui sono stati
  vittime per sessanta anni gli odontotecnici e dando una
  dignità professionale adeguata alla categoria.  Il tutto
  tenendo conto dell'interesse preminente dei pazienti, che
  devono poter essere curati nel modo più adeguato ed a costi
  ragionevoli.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce
  l'albo professionale degli odontotecnici al fine di
  valorizzare nella giusta misura questa attività, da un lato, e
  di garantire ai pazienti prestazioni di adeguata e costante
  qualità ed affidabilità, dall'altro.  Possono iscriversi
  all'albo i diplomati in odontotecnica che conducano da almeno
  tre anni un'impresa odontotecnica o che siano dipendenti di
  una tale impresa da almeno cinque anni.
    L'articolo demanda ad un decreto del Ministro di grazia e
  giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, la
  disciplina dell'albo professionale, da effettuarsi entro e non
  oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  proposta; vengono anche date delle direttive sull'ordinamento
  dell'albo, che devono prevedere uno specifico esame di
  ammissione, gli organi, le modalità elettive dei medesimi,
  l'articolazione territoriale dell'albo, i poteri di formazione
  e tenuta dell'albo medesimo, il potere disciplinare sugli
  iscritti e le modalità di determinazione delle tariffe di
  riferimento.
    Si tratta, con tutta evidenza, degli elementi costitutivi
  minimi dell'albo professionale che saranno definiti dal
  Ministro di grazia e giustizia in analogia con quanto già
  previsto dalla legislazione vigente per gli altri albi
  professionali.
 
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    L'articolo 2 determina il profilo professionale degli
  odontotecnici ed è, quindi, la norma cardine della presente
  iniziativa legislativa, in quanto definisce esattamente cosa
  può fare, in via esclusiva, l'odontotecnico e, quindi, qual'è
  il suo esatto campo d'azione.
    Competono al professionista odontotecnico:
      a)  la progettazione tecnica in via esclusiva delle
  protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici su
  prescrizione, naturalmente, del medico odontoiatra o
  dell'odontoiatra;
      b)  la realizzazione delle medesime protesi ed
  apparecchi ortodontici all'interno dell'impresa
  odontotecnica;
      c)  l'esecuzione, ove richiesto dal medico
  odontoiatra o dall'odontoiatra ed in sua presenza, nonché
  sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere
  tecnico a diretto contatto con il paziente, al fine di
  migliorare il manufatto protesico e con l'esclusione tassativa
  di qualsiasi intervento cruento;
      d)  le consulenze professionali e le prestazioni nei
  confronti delle imprese odontotecniche o dei medici
  odontoiatri o degli odontoiatri, e la didattica nei confronti
  degli odontotecnici.
    Tale disposizione intende definire chiaramente i confini
  dell'attività dell'odontotecnico, consentendogli, sotto la
  responsabilità ed in presenza del medico odontoiatra, di
  eseguire interventi correttivi del manufatto protesico a
  diretto contatto con il paziente.  Si elimina, così, quella
  distorsione dell'ordinamento ora vigente in virtù della quale,
  mentre è consentito agli esercenti arti sanitarie (quali ad
  esempio gli infermieri) il contatto diretto con il paziente,
  seppure entro determinati limiti, ciò è escluso per gli
  odontotecnici, impedendo loro di verificare direttamente la
  rispondenza delle protesi o degli apparecchi
  da essi realizzati.  Il fatto di rendere obbligatoria la
  presenza e la responsabilità del medico odontoiatra e quello
  di escludere qualunque intervento cruento appare una
  sufficiente garanzia nei confronti dei pazienti.
    L'articolo 3 definisce le modalità di esplicazione
  dell'attività odontotecnica che può essere esercitata da
  professionisti odontotecnici, singoli od associati, o da
  imprese odontotecniche di cui deve essere responsabile un
  professionista odontotecnico.  Si stabilisce, inoltre, che le
  imprese odontotecniche realizzano in via esclusiva protesi
  dentarie ed apparecchi ortodontici.
    L'articolo 4 introduce l'obbligo della certificazione di
  qualità per le imprese odontotecniche, al fine di garantire
  adeguatamente il paziente.  La garanzia, ovviamente, si intende
  riferita al rispetto della prescrizione del medico
  odontoiatra, all'utilizzo dei materiali idonei ed alla
  corretta realizzazione dei manufatti; ovviamente la garanzia
  non può riguardare le modalità con cui la protesi o
  l'apparecchio sono definitivamente applicati nella bocca del
  paziente.
    L'articolo 5 disciplina l'attività del personale addetto
  all'impresa odontotecnica, nel senso che riserva ai soli
  professionisti odontotecnici la progettazione tecnica delle
  protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici secondo le
  prescrizioni dei medici odontoiatri, mentre i dipendenti
  diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi o gli
  apparecchi ortodontici sotto la direzione di professionisti
  odontotecnici.  Il resto del personale non diplomato in
  odontotecnica può svolgere esclusivamente compiti preparatori
  ed ausiliari.
    L'articolo 6 modifica in conseguenza degli articoli
  precedenti quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento
  emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, in modo da
  inserire nell'ordinamento la nuova definizione e delimitazione
  dell'attività degli odontotecnici.
 
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