| (Lista delle vivande).
1. In relazione al tipo di attività, alla etnia e alla
religione dei lavoratori, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e gli organismi costituiti nel
loro ambito, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300,
concordano con le organizzazioni degli imprenditori e degli
altri datori di lavoro, a livello nazionale, aziendale,
interaziendale o di gruppo, ovvero a livello territoriale, le
liste, la quantità e la qualità delle vivande, definendo un
tipo standard di menù.
2. Il menù-tipo deve prevedere, fra l'altro, la
disponibilità di cibi caldi.
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