| (Albo professionale).
1. E' istituito l'albo professionale degli odontotecnici,
cui possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso
di un diploma di odontotecnico e sono iscritti da almeno tre
anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed al registro delle ditte
di cui al testo unico delle leggi sui Consigli provinciali
dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali
dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. Possono,
inoltre, chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti in possesso
del diploma di odontotecnico i quali siano stati per almeno
cinque anni alle dipendenze di una impresa odontotecnica; tali
soggetti, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono sostenere e
superare un apposito esame di abilitazione all'esercizio della
professione.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro della sanità, disciplina, con proprio decreto, entro
e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'albo di cui al comma 1 fissando:
a) gli organi dell'albo e le relative modalità
elettive;
b) l'articolazione territoriale;
c) il potere di formazione e tenuta dell'albo;
d) le modalità degli esami di abilitazione
all'esercizio della professione;
e) il potere di disciplina sugli iscritti;
f) la determinazione delle tariffe di riferimento.
| |