| (Attività odontotecnica).
1. L'attività odontotecnica può essere esercitata da
professionisti odontotecnici, singoli od associati,
limitatamente all'attività di consulenza e didattica e da
imprese odontotecniche di cui sia responsabile un
professionista odontotecnico per tutte le attività elencate
all'articolo 2.
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2. L'impresa odontotecnica progetta e realizza
esclusivamente protesi dentarie ed apparecchi ortodontici.
L'impresa odontotecnica è l'unica abilitata alla costruzione
delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici.
L'impresa odontotecnica deve essere iscritta nell'apposito
albo delle imprese odontotecniche presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'impresa
odontotecnica deve, altresì, attenersi alle disposizioni
vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario.
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