| (Disposizioni finali).
1. L'articolo 11 del regolamento emanato con regio decreto
31 maggio 1928, n. 1334, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. I professionisti odontotecnici sono
autorizzati a progettare tecnicamente ed a costruire in via
esclusiva all'interno dell'impresa odontotecnica apparecchi di
protesi dentaria ed ortodontica su prescrizione dei medici
odontoiatri o degli odontoiatri. I professionisti
odontotecnici possono, in presenza, sotto la direzione e la
responsabilità dei medici odontoiatri, svolgere a diretto
contatto con il paziente interventi incruenti di carattere
tecnico al fine di definire e migliorare il manufatto
protesico od ortodontico. Il professionista odontotecnico può
intervenire solo sul materiale protesico ed ortodontico. E'
inibita all'odontotecnico l'applicazione definitiva sui
pazienti delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi
ortodontici".
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