| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
tende a colmare una lacuna in materia di figure
tecnico-professionali di non secondaria importanza nell'ambito
delle attività ospedaliere, delle strutture sanitarie private,
nonché del sistema del Servizio sanitario nazionale.
Il tecnico di anestesia e rianimazione, figura già
riconosciuta, di fatto, dagli ordinamenti dei corsi di
specializzazione istituiti presso diversi istituti
pluridisciplinari di anestesiologia, rianimazione e terapia
intensiva - come ad esempio nei policlinici di Messina (con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989), de
L'Aquila (con decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1989), di Ancona (con decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1989) e di Siena (con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1989) - è privo, in
diritto, di una normativa che, definendo al contempo il suo
profilo professionale, ne disciplini il corretto inserimento
professionale.
L'attuale ordinamento dei suddetti corsi prevede
un'attività didattica e scientifica ed un tirocinio
obbligatorio per una durata complessiva di due anni.
Di fatto, nella maggior parte dei casi, nelle strutture
ospedaliere e nella sanità privata, per gli interventi di
anestesia e rianimazione, il medico anestesista è tuttora
costretto ad avvalersi dell'assistenza di infermieri
professionali, che, nel tempo, - sottratti di volta in volta
alle funzioni loro assegnate - hanno acquisito competenze in
campo anestesiologico e rianimatorio. Queste competenze non
sono tali, comunque, da poter surrogare una corretta
conoscenza ed utilizzo delle strumentazioni, tecnologicamente
complesse e delicate, presenti nelle sale operatorie e di
rianimazione, strumentazioni che, tra l'altro, richiedono
opportuni aggiornamenti professionali.
Allo stato attuale vi è, quindi, una carenza legislativa
che impedisce un opportuno inserimento della figura
professionale
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di tecnico anestesista nelle unità sanitarie locali,
negli ospedali e nelle cliniche private.
In particolare, vanno rilevate:
a) l'assenza di un apposito decreto ministeriale
relativo all'individuazione del profilo professionale;
b) la mancanza dell'ordinamento della professione e
relativa istituzione dell'albo professionale;
c) la mancata previsione della figura professionale
nei piani sanitari regionali e, precisamente, nel capitolo
relativo alla determinazione delle piante organiche;
d) la mancata previsione della qualifica
professionale sia nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 1979, sia nei profili delle
tabelle allegate ai vari accordi di lavoro relativi alla
sanità pubblica e privata;
e) l'impossibilità, per la quasi totalità delle
aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali, di bandire
concorsi per la mancanza di norme specifiche.
E' opportuno quindi, onorevoli colleghi, rispondendo così
anche ad un interesse pubblico, introdurre tale figura
professionale nell'ambito del servizio sanitario di medicina
ospedaliera, dando ad uno stato di fatto una situazione di
legittimità giuridica nell'ambito di una disciplina
organica.
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