| (Controllo).
1. Sulla base dei criteri individuati dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, viene istituita a livello aziendale,
interaziendale o di gruppo, ovvero a livello territoriale, a
cura delle organizzazioni o degli organismi di cui
all'articolo 4, una commissione
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di controllo, sulla base delle caratteristiche del servizio
di mensa.
2. La commissione di controllo di cui al comma 1 può
coincidere con le rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed
all'articolo 11 della medesima legge n. 300 del 1970, come
modificato dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. I rappresentanti dei lavoratori nella commissione di cui
al comma 1 sono eletti dagli stessi, con voto segreto, ogni
due anni.
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